Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38192 del 22/05/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38192 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PILI MARIO nato a OSINI il 18/11/1969
avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 22/05/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riforma
parzialmente in favore del reo, solo con riferimento alla determinazione
dell’entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale
di Aosta, in data 17.6.2010, aveva condannato Pili Mario alla pena
ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla
inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte
territoriale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente propone
una mera e del tutto generica rivalutazione del compendio probatorio
operata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede,
stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si
demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione
estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione
degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della
decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289), nel
caso in esame fondata su di un approfondito e coerente percorso
motivazionale, con cui il ricorrente, in ultima analisi, non si confronta.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
2.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22.5.2018.