Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38191 del 22/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38191 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERRITO SALVATORE nato a PALERMO il 12/09/1944

avverso la sentenza del 13/01/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 22/05/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina
confermava la sentenza con cui il tribunale di Patti, in data 30.9.2015,
aveva condannato Cerrito Salvatore alla pena ritenuta di giustizia, in
relazione ai reati in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza della corte
territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per

motivazione, in ordine alla inadeguata valutazione delle risultanze
processuali operata dalla corte territoriale, alla determinazione
dell’entità della pena inflitta, ritenuta eccessivamente severa, ed al
mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti
generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su motivi del
tutto generici, in violazione dell’art. 581, lett. c), c.p.p., che nel dettare,
in generale, quindi anche per il ricorso in cassazione, le regole cui
bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo
atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri,

“i motivi, con

l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591, co. 1,
lett.

c),

c.p.p.,

determina,

per

l’appunto,

l’inammissibilità

dell’impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. VI, 30.10.2008, n. 47414, rv.
242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.

cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio di

Così deciso in Roma il 22.5.2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA