Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3819 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3819 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOSCO LUIGI N. IL 21/06/1946
avverso la sentenza n. 3698/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di Bosco Luigi
per il reato di cui all’art. 186 (lett. b), C.d.S. per guida di un’auto Audi 80 in stato di
ebbrezza, con tasso alcolemico rilevato di g\I 1,15 e 1,28 (acc. in Rimini il 5\12\2006)

3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Va ricordato che questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che “in tema
di guida in stato di ebbrezza, l’omesso deposito del verbale contenente gli esiti del
cosiddetto “alcoltest” non integra alcuna nullità, ma costituisce una mera irregolarità
che non incide sulla validità o sull’utilizzabilità dell’atto, rilevando solo ai fini della
decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive”
(Cass. IV, 24876\08, Castelli). Ne consegue che gli alcoltest legittimamente sono stati
utilizzati in giudizio, per fondare il convincimento circa la colpevolezza dell’imputato.
Infatti, la affermazione della penale responsabilità dell’imputato, come osservato dal
giudice di merito, emerge dall’esito positivo dei due alcoltest.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza su tale punto, esprimono solo un dissenso
rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della
vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della
sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle
argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui
avere rilievo.
Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, esso è stato determinato lontano dal
massimo edittale e vicino al minimo (giorni 20 di arresto ed C 1.500= di ammenda). Il
giudice di merito non ha inteso concedere attenuanti e la sospensione della pena, in
ragione dei plurimi precedenti penali, anche specifici. La coerenza della motivazione
sul punto la rende incensurabile in questa sede.
Peraltro, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il
massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale
assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati
nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte
le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una
fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre
2004, Nuciforo, RV 230278).

Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 7013
O 2; N TATA.
D C’
Il Consigliere estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo :
a) la violazione di legge ed in particolare degli artt. 354, c. 3 0 , e 366 c.p.p. per
l’omesso deposito dei verbali dell’alcoltest nei tre giorni successivi all’accertamento;
b) la violazione di legge in quanto una volta esclusa la utilizzabilità dell’alcoltest, il
fatto andava inquadrato nell’illecito amministrativo di cui alla lett. a) dell’art. 186;
c) il vizio di motivazione sul complessivo trattamento sanzionatorio e la mancata
concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

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