Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38188 del 22/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38188 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TELO SIMONE nato a MELITO DI PORTO SALVO il 20/07/1967

avverso la sentenza del 22/03/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 22/05/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia
riformava solo parzialmente in senso favorevole al reo la sentenza con
cui il tribunale di Bassano del Grappa, in data 23.4.2007, aveva
condannato Ielo Simone alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento
dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in

2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla
inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte
territoriale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente propone
una mera e del tutto generica rivalutazione del compendio probatorio
operata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede,
stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si
demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione
estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione
degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della
decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289), nel
caso in esame fondata su di un approfondito e coerente percorso
motivazionale, con cui il ricorrente, in ultima analisi, non si confronta.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Rom -C22.5.2018.

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