Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38186 del 22/05/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38186 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPANA CRISTIAN nato a CUNEO il 06/03/1974
avverso la sentenza del 18/01/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 22/05/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino
confermava la sentenza con cui il tribunale di Cuneo, in data 10.3.2014,
aveva condannato Campana Cristian alla pena ritenuta di giustizia, in
relazione ai reati di cui agli artt. 385 e 495, c.p., in rubrica ascrittigli.
2.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla
inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte di
appello.
Con nota del 20.5.2018 la parte civile costituita Versace Antonio, chiede
che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente propone
una mera e del tutto generica rivalutazione del compendio probatorio
operata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede,
stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si
demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione
estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione
degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della
decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289), nel
caso in esame fondata su di un approfondito e coerente percorso
motivazionale, con cui il ricorrente, in ultima analisi, non si confronta
realmente.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
Nulla a titolo di ristoro delle spese sostenute nel grado è dovuto alla
parte civile, in assenza di domanda al riguardo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22.5.2018.