Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38186 del 21/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38186 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EMILIANI MAILA N. IL 12/05/1979
avverso la sentenza n. 5204/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;

Data Udienza: 21/06/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Roma con sentenza del 18/01/2012 ha confermato parzialmente la
sentenza del Tribunale di Roma in data 28/05/2009, con la quale Emiliani Maila era stata dichiarata
colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv. c.p. e 2, comma 1 bis, della L. n. 638/1983, a lei ascritto

per avere, quale legale rappresentante della Planet Pet Point s.r.1., omesso di versare all’INPS le

ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti; la sentenza
ha dichiarato la prescrizione del reato continuato commesso fino al mese di gennaio 2004 e, per

riferimento al periodo da maggio a ottobre 2004;
– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato
i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto di avere dismesso la carica di
amministratore della Planet Pet Point prima della notifica della diffida da parte dell’INPS ed
eccepito, con motivi nuovi, la nullità della sentenza di primo grado per essere stata eseguita la
notificazione del decreto di citazione mediante consegna dell’atto al difensore, malgrado la
irritualità del verbale di elezione di domicilio, in quanto non conteneva l’avvertimento dell’onere di
comunicare ogni variazione del domicilio dichiarato o eletto;
– che la sentenza ha affermato che nel verbale di elezione di domicilio esisteva il predetto
avvertimento e che la circostanza di avere lasciato la carica di amministratore della società era da
considerarsi irrilevante; la Corte territoriale ha anche dichiarato inammissibili le ulteriori richieste e
censure contenute nei nuovi motivi di appello per tardività degli stessi, essendo stato depositato
l’atto dopo la prima udienza;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, la quale: 1) denunziando
violazione dell’art. 161, commi 1 e ss., c.p.p. ripropone la medesima questione già sottoposta
all’esame dei giudici di merito della nullità delle notificazioni di tutti gli atti processuali eseguite
presso il difensore per carenza dell’avvertimento all’imputata dell’onere di comunicare le eventuali
variazioni del domicilio e per omesso accertamento della irreperibilità della stessa; 2) denuncia la
mancata notificazione dell’avviso da parte dell’INPS, di cui ai motivi nuovi di appello, per essere
stata eseguita detta notificazione nei confronti della Emiliani quale amministratore della società,
mentre la stessa aveva dismesso detta carica; 3) denuncia carenza di motivazione in ordine al rigetto
dell’eccezione di nullità, osservando che nel verbale di elezione o dichiarazione di domicilio non
era contenuto l’avvertimento che, in caso di variazione non comunicata, le successive notifiche
sarebbero state eseguite presso il difensore; 4) denuncia, infine, violazione dell’art. 157 c.p. per non
essere stata dichiarata la prescrizione anche del reato commesso nel maggio 2004 per essersi
verificata la prescrizione prima della pronuncia impugnata;

l’effetto, ha rideterminato la pena inflitta all’imputata nella misura ritenuta di giustizia con

- che il ricorso è manifestamente infondato;
– che la sentenza impugnata ha già correttamente rilevato che nel verbale di elezione di domicilio
del 06/12/2004 la Emiliani era stata avvisata dell’onere di comunicare ogni variazione dello stesso
ed, in mancanza, le successive notificazioni sarebbero state eseguite presso il domicilio eletto, come
peraltro risulta dal relativo verbale in atti; che, ai fini dell’accertamento della impossibilità della
notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto, è sufficiente l’attestazione dell’ufficiale
giudiziario di non avere rinvenuto il destinatario dell’atto o persona destinata a riceverlo; che,

regime intermedio, sicché la stessa doveva essere tempestivamente eccepita (sez. 2, sentenza n.
35345 del 2010, RV 248401; conformi: sentenze n. 8826 del 2005 Rv. 231588, n. 45990 del 2007
Rv. 238509, n. 37177 del 2008 Rv. 241206, n. 39159 del 2008 Rv. 241124, n. 559 del 2009 Rv.
242715, n. 6211 del 2010 Rv. 246639);
– che correttamente l’avviso di accertamento è stato notificato nei confronti della Emiliani a nulla
rilevando l’intervenuta dismissione della carica sociale; che, infatti, è obbligata all’adempimento
l’imputata, in quanto autrice del reato, e non la società o il nuovo amministratore della stessa,
prevedendo la norma una causa di non punibilità sopravvenuta a seguito dell’adempimento da parte
del datore di lavoro all’epoca del fatto ovvero dell’imputato;
– che i rilievi che precedono sono assorbenti dell’ulteriore censura in punto di vizi di motivazione
della sentenza;
– che è del tutto destituito di fondamento l’assunto della intervenuta prescrizione del reato afferente
all’omesso versamento delle ritenute dovute per il mese di maggio 2004, prima della sentenza di
appello, dovendosi tener conto della sospensione del decorso della prescrizione per il termine di tre
mesi ex art. 2, comma 1 quater, della L. n. 638/1983, nonché dell’ulteriore sospensione per giorni
sessanta per rinvio del dibattimento di appello per impedimento dell’imputata;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per
questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 21.06.2013.

peraltro, la nullità derivante dalla notifica eseguita nei confronti dell’imputato presso il difensore è a

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