Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38184 del 22/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38184 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERE’ SERGIO nato a BOLOGNA il 23/11/1941 parte offesa nel procedimento
c/
BALLABIO GIORGIO CARLO MARIA nato a MILANO il 13/09/1956

avverso il decreto del 13/12/2016 del GIUDICE DI PACE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 22/05/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con il decreto di cui in epigrafe il giudice di pace di Milano disponeva
l’archiviazione del procedimento penale sorto nei confronti di Giorgio
Maria Carlo Ballabio per il reato di cui all’art. 595, c.p., commesso in
danno di Cerè Sergio, rigettando l’opposizione al riguardo proposta dalla
persona offesa.

per cassazione il Cerè, lamentando violazione di legge e vizio di
motivazione, in quanto il giudice procedente, da un lato, ha omesso di
fissare l’udienza camerale destinata alla delibazione della proposta
opposizione, nel contraddittorio tra le parti; dall’altro non ha fornito
adeguata risposta alle doglianze contenute nell’atto di opposizione,
errando nel ritenere che la condotta del Ballabio sia da considerarsi
scriminata dall’esercizio del diritto di difesa.
4. Il ricorso del Cerè va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.
Ed invero, come affermato da tempo in sede di legittimità dall’
orientamento assolutamente prevalente, condiviso da questo Collegio,
nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace,
l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione consente
unicamente la realizzazione di un contraddittorio cartolare, all’esito del
quale il giudice, se accoglie la richiesta del P.M., decide “de plano”, non
essendo prevista la celebrazione dell’udienza camerale; ne consegue
l’impossibilità di esaminare, in sede di legittimità, censure inerenti alla
congruenza della motivazione del decreto di archiviazione ovvero
all’inammissibilità dell’opposizione, poiché, ai sensi dell’art. 409, comma
sesto, c.p.p.„ il decreto è ricorribile per Cassazione solo nei casi di
nullità previsti dall’art. 127, comma quinto, c.p.p. (ovvero per la
mancata fissazione dell’udienza camerale o per il mancato avviso ai
soggetti interessati), e non per questioni inerenti al merito od alla
congruenza della motivazione (cfr. Cass., sez. IV, 8.4.2008, n. 22297,
rv. 239889: Cass., sez. V, 16.11.2006, n. 9204, rv. 235824; Cass., sez.
V, 23.11.2005, n. 45952, rv. 233224).

2. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso

Pur nella sua sinteticità, peraltro, la motivazione del provvedimento
oggetto di ricorso dimostra che le ragioni dell’opponente sono state
prese in debita considerazione, avendo il giudice di pace non solo
spiegato le ragioni per le quali le espressioni addebitate al Ballabio non
integrano il delitto di cui all’art. 595, c.p., rappresentando “l’esercizio del
diritto di legittima tutela degli interessi della persona”, ma anche sancito

presenza dell’operatività della scriminante di cui all’art. 598, c.p., in
relazione all’art. 51, c.p..
Appare pertanto evidente che il giudice di pace ha valutato, sia pure per
disattenderle, le ragioni dell’opponente, la cui mancata considerazione
avrebbe, questa sì, determinato una violazione del principio del
contraddittorio, con conseguente annullamento del decreto di
archiviazione (cfr. Cass., sez. V, 19.9.2005, n. 40276, rv. 232796).
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va,
dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto
conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune
da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22.5.2018.

la superfluità delle indagini suppletive richieste dal ricorrente, in

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