Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38181 del 22/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38181 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGNOTTA ANTONELLA nato a POTENZA il 23/03/1970

avverso la sentenza del 20/01/2017 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 22/05/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Potenza
confermava la sentenza con cui il tribunale di Matera aveva condannato
Magnotta Antonella alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei
danni derivanti da reato, in favore della costituita parte civile, in
relazione ai reati ex artt. 660 e 612, c.p., commessi in danno di

2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla
ritenuta sussistenza delle fattispecie di reato innanzi indicate ed alla
determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio, posto che
all’imputata è stata inflitta la pena di mesi uno di reclusione, laddove la
sanzione prevista per l’ipotesi di reato di cui all’art. 612, co. 1, c.p., è
quella della multa sino ad euro 1032, 00.
2.1. Con memoria depositata il 15 maggio 2018 la parte civile chiede
che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese e degli onorati, come da allegata
specifica.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, innanzitutto, perché con esso la
ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del
compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la
preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti
gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla
Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di
legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova
valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr.

ex plurimis,

Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289), nel caso in esame fondata su di
un approfondito e coerente percorso motivazionale, con cui la ricorrente,
in ultima analisi, non si confronta realmente.
Il ricorso va, altresì, dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 581, co. 1 , lett. c), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in

Santorufo Alessandro, a lei in rubrica ascritti.

quanto fondato su motivi che, riproponendo acriticamente le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, devono
considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non
assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza
oggetto di ricorso (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 — 13.1.1998, n. 256, rv.
210157; Cass., sez. V, 27.1.2005 — 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708;

Con riguardo al tema della pena, va, poi, segnalata la manifesta
infondatezza della tesi difensiva.
Premesso, infatti, che, in tema di contestazione dell’accusa, si deve
avere riguardo alla specificazione del fatto, più che all’indicazione delle
norme di legge violate (cfr. Cass., sez, III, 5.12.2013, n. 5469, rv.
258920) alla Magnotta, come si evince dalla lettura del capo
d’imputazione, è stata contestata “in fatto” l’ipotesi di minaccia grave, di
cui all’art. 612, co. 2, c.p., non a caso, dunque, ritenuta tale dal giudice
di primo grado, attraverso l’irrogazione della pena della reclusione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità
dei motivi dì impugnazione, non consente di ritenere quest’ultima
immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di
inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché
alla rifusione, in favore della parte civile costituita delle spese del
presente giudizio di legittimità, che si fissano in complessivi euro
300,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile,
liquidate in complessivi euro trecento, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 22.5.2018.

Cass., sez. V, 12.12.1996, n. 3608, rv. 207389).

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