Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3818 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3818 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIVOLTA ALFREDO RICCARDO N. IL 02/07/1948
avverso la sentenza n. 3084/2011 TRIBUNALE di MONZA, del
13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché
prospetta motivi generici.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente affermato che, nel
procedimento speciale disciplinato dagli articoli 444 ss. c.p.p., l’applicazione della
pena si fonda sulla richiesta del pubblico ministero o dell’imputato, cui l’altra parte
aderisce convenendo sulla qualificazione giuridica del fatto, sull’applicazione e la
comparazione delle circostanze, sulla entità della pena, sulla eventuale concessione
della sospensione condizionale della stessa.
L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella convergente
richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione (responsabilità e
pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato
non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato, a meno che la pena determinata non sia stata quantificata in
modo illegittimo (Cass. VI, 21\4\2004, n. 18385).
Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura richiesta e la
valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata. Resta,
pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
Quanto alla confisca, tenuto conto che la contestazione attiene alla violazione della
lett. c) dell’art. 186 C.d.S., essa è obbligatoria ed è irrilevante che in via cautelare non
sia stato, al momento del fatto, disposto il sequestro.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00)
a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013
Il Consigliere estenso

1. L’imputato Rivolta Alfredo Riccardo ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, per il reato di cui all’art. 186
lett. c) C.d.S. per guida in stato di ebbrezza di un’auto con tasso alcolemico rilevato
superiore a g\I 1,50 (acc. in Lissone il 20\11\2009), deducendo carenza di motivazione
in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio ed alla confisca dell’auto, non
sottoposta ad alcun preventivo sequestro.

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