Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38178 del 22/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38178 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAI GIANCARLO nato a GAMBOLO’ il 13/04/1946

avverso la sentenza del 09/01/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 22/05/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia
confermava la sentenza con cui il tribunale di Venezia, in data
30.10.2015, aveva condannato Nai Giancarlo alla pena ritenuta di
giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla
ritenuta sussistenza della recidiva, reiterata, specifica nel quinquennio
ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi

manifestamente infondati.
Ed invero la corte territoriale, conformemente al costante insegnamento
della Suprema Corte, non si è limitata a fare generico riferimento ai
precedenti penali dell’imputato, ma ha tratto da essi, con logico
argomentare, un giudizio in termini di pericolosità “specifica”
dell’imputato, dotato di una maggiore capacità a delinquere, di quella
manifestata in passato, perché resistente nel tempo, evidenziata dal
nuovo episodio criminoso (cfr. Cass., Sez. U., 27.5.2010, n. 35738, rv.
247838; Cass., sez. VI, 23.11.2010, n. 43438, rv. 248960).
La corte territoriale, infine, ha correttamente individuato nella gravità
dei fatti e nei precedenti penali del reo l’ostacolo alla concessione delle
invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso
dei criteri fissati dall’art. 133, c.p., conformemente all’orientamento
dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego
delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della
condotta o dei precedenti penali (cfr., ex plurimis, Cassazione penale,
sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055,
rv. 256172).
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va,
dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune
da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22.5.2018.

delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della

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