Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38176 del 22/05/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38176 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MSAFTI EL HABIB nato a BENI OUKIL( MAROCCO) il 28/08/1985
avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 22/05/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste
confermava la sentenza con cui il tribunale di Udine, in data 15.10.2014,
aveva condannato Msafti El Habib alla pena ritenuta di giustizia, in
relazione ai reati in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza della corte
territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per
motivazione, in ordine all’affermazione di responsabilità ed al mancato
riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su motivi del
tutto generici, in violazione dell’art. 581, lett. c), c.p.p., che nel dettare,
in generale, quindi anche per il ricorso in cassazione, le regole cui
bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo
atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri,
“i motivi, con
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591, co. 1,
lett.
c),
c.p.p.,
determina,
per
l’appunto,
l’inammissibilità
dell’impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. VI, 30.10.2008, n. 47414, rv.
242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22.5.2018.
cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio di