Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38175 del 11/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38175 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAMAJ ARMANDO N. IL 04/06/1991
avverso l’ordinanza n. 311/2013 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
20/03/2013
senti.a la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIAPICCIALLI;
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ite le conclusioni del PG Dott

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 11/07/2013

< Ritenuto in fatto RAMAJ Armando ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe che ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza che gli ha applicato la misura della custodia in carcere in relazione al reato di concorso nella detenzione illecita di complessivi 23,208 kg. di manjuana. A quanto si desume dall'ordinanza gravata, il RAMAJ era stato arrestato in flagranza avendo la materiale disponibilità di poco più di 2 kg. della sostanza, che poco prima aveva prelevato dall'abitazione del coindagato SBARAGLIA Daniele, che sopraggiungeva dopo l'intervento dalla p.g. Per l'effetto, veniva ritenuta la responsabilità del RAMA) anche per l'ulteriore quantitativo di droga presente nell'abitazione dello SBARAGLIA, sul rilievo che il RAMAJ ne avesse la piena disponibilità, come attestato dalle modalità con cui aveva potuto prelevarne una parte e dalle modalità di custodia della droga, nell'appartamento, non occultata, ma agevolmente reperibile per chiunque ne facesse ingresso. Il Tribunale riteneva sussistente il rischio di recidiva, nonostante l'incensuratezza, desumendolo dalla gravità del fatto [la quantità della droga dimostrava un "profondo inserimento" nel mercato clandestino] e dalla personalità/condotta processualg[il RAMAJ aveva ammesso la disponibilità del solo quantitativo sequestratogli in strada; trattavasi, comunque, di soggetto privo di attività lavorativa, prognosticamente dedito alla commissione di reati come scelta di vita]. Con il ricorso si censura l'apprezzamento del compendio indiziario relativamente al quantitativo di droga rinvenuto nell'abitazione dello SBARAGLIA, contestandosi l'affermata disponibilità dell'appartamento in capo al RAMAJ e, con essa, quella della droga. Si deduce che l'esclusione del compendio indiziario dovrebbe poi riflettersi sull'apprezzamento dell'attualità delle esigenze di cautela. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato, perché, oltre ad essere del tutto immotivato quanto alla censura sul giudizio in punto di esigenze cautelari, si risolve, quanto 2 ‹ all'apprezzamento del compendio indiziario, in una opinabile censura di mero fatto, non in linea con le ragioni di intervento della Corte di legittimità. Basta ricordare, che in materia di misure cautelari personali, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Ciò significa, quindi, che, nella materia delle misure cautelari personali, la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra tra i compiti istituzionali del giudice di merito ed entrambe sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. A tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, a fronte di una corretta giustificazione, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità. Cosicchè, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (Sezione feriale, 13 agosto 2012- 17 agosto 2012 n. 32779, Lavitola). Risulta evidente che il ricorso mira ad una opinabile rilettura del compendio indiziario, a fronte di una decisione cautelare che si è non illogicamente soffermata sugli elementi dimostrativi [ai fini della cautela] del concorso nella detenzione dell'intero quantitativo di droga, anche, cioè, di quello custodito nell'abitazione del coindagato. In proposito, si è fatta corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della configurabilità della condotta materiale della detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il termine "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato con la sostanza stupefacente, ma va inteso come disponibilità di fatto di questa, realizzata anche senza l'esercizio continuo di un potere manuale - continuo e/o immediato- su di essa da parte del soggetto attivo. E' detentore, in buona sostanza, non solo chi "ha" la droga presso di sè, fisicamente, ma anche chi, pur in assenza di alcun contatto materiale, ne può liberamente "disporre", conoscendo il luogo di custodia ed avendone libero accesso (Sezione IV, 28 maggio 2013- 4 giugno 2013 n. 24172, 3 giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è t, Hoxha). "Disponibilità", qui, ampiamente spiegata con riguardo al libero accesso nell'appartamento e alle modalità di custodia della droga. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende. A norma dell'articolo 94, comma 1 ter,, disp. att. c.p.p., copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell'istituto P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso nella camera di consiglio in data 11 luglio 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.

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