Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38175 del 08/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38175 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VINCIGUERRA IGNAZIO N. IL 02/05/1965
avverso la sentenza n. 2684/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 08/01/2015

OSSERVA
Vinciguerra Ignazio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo mancata contestazione della recidiva nonchè violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine alla responsabilità.
La prima censura è manifestamente infondata, risultando dal ricorso stesso che la
recidiva è stata enunciata nel decreto che dispone il giudizio,che è l’atto con il quale
precedenti al dibattimento e, in particolare, nell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari, allorchè l’imputazione è ancora fluida.
La seconda censura è basata su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle
censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova
e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie,
dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione
dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di
prime cure , in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed
approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile, sotto il
profilo della razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in
termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa
sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a pag. 4 e 5.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza dell’8-1-2015.

si cristallizza l’imputazione, essendo irrilevante l’omessa contestazione nelle fasi

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