Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38173 del 22/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38173 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FANUELE SIEGFRIED nato a PORTICI il 11/01/1963

avverso la sentenza del 09/02/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COSENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 22/05/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Cosenza applicava nei confronti di Fanuele Siegfried, in relazione ai reati
in rubrica ascrittigli, la pena ritenuta di giustizia.

ricorso per cassazione l’imputato, lamentando la mancanza di
un’adeguata motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo i motivi di ricorso del
tutto generici, in violazione dell’art. 581, lett. c), c.p.p., che nel dettare,
in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui
bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo
atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri,

“i motivi, con

l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591, co. 1,
lett.

c),

c.p.p.,

determina,

per

l’appunto,

l’inammissibilità

dell’impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. VI, 30.10.2008, n. 47414, rv.
242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai
sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e
della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immuni
da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22.5.2018.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto

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