Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38173 del 11/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38173 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI FILIPPO ANGELO N. IL 25/11/1986
DI FILIPPO DANIELE N. IL 22/07/1990
avverso l’ordinanza n. 3956/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
11/03/2013
sen • a la relazione fatta dal Consigliere
Consigliere ott. PATRIZIA PICCIALLI;
le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 11/07/2013

Ritenuto in fatto

DI FILIPPO Angelo e DI FILIPPO Daniele ricorrono avverso l’ordinanza di cui in epigrafe
con cui il Tribunale ha respinto l’appello dagli stessi proposto nei confronti della
precedente ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare
applicata loro [per il primo, la custodia in carcere; per il secondo, gli arresti domiciliari]
nell’ambito di procedimento penale che li vedeva indagati.

non valutati, ed escludendo rilievo al fatto che, invece, per altri coindagati, nelle more, si
era pervenuti ad un diverso apprezzamento del quadro cautelare.

Con il ricorso, si deduce la assoluta carenza di motivazione [ carenza grafica] del
provvedimento impugnato, sostenendosi che il Tribunale non avrebbe risposto alle
specifiche censure avanzate con l’appello, pur non riportandosi tali pretese censure, né
argomentandosi le ragioni che potrebbero farle valere in sede di legittimità.

Si deduce che erroneamente si sarebbe evocato il giudicato cautelare, sul rilievo che la
vicenda cautelare non era stata già definita in sede di legittimità.

Si censura il diverso giudizio formulato nei confronti dei coindagati.

Si contesta l’apprezzamento sul compendio indiziario e cautelare: sotto il primo profilo, si
assume che la dedotta [evidentemente in sede di appello] spiegazione alternativa delle
capitazioni avrebbe consentito di ridimensionare il compendio indiziario; l’incensuratezza
degli indagati, sotto il secondo profilo, avrebbe dovuto escludere il rischio di recidiva. In
ogni caso, sarebbe mancato un adeguato giudizio di persistente proporzionalità delle
misure applicate, anche in ragione del tempo trascorso.

Considerato in diritto

I ricorsi sono infondati.

In realtà, non correttamente viene invocato il giudicato cautelare, giacchè la pronuncia
impugnato non ha per nulla fatto riferimento a tale istituto, per l’ovvia ragione che, in
tema, non si discuteva di alcuna possibile preclusione derivante da una pronuncia non
impugnata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e/o delle esigenze
cautelari determinate dalla pericolosità del prevenuto.

2

Il Tribunale motivava la reiezione evidenziando la mancata allegazione di elementi nuovi,

Il Tribunale si è trovato, invece,

a giudicare sulle ragioni del diniego della

revoca/sostituzione delle misure applicate agli indagati e la motivazione reiettiva, anche
se sintetica, è sufficientemente satisfattiva della rappresentata insussistenza di “fatti
nuovi” [certamente non desumibili dalle diverse determinazioni assunte nei confronti di
altri coindagati] tali da mutare il giudizio cautelare.

Va del resto osservato che il ricorso, nel dolersi dell’ordinanza, non solo non spiega le
ragioni di novità asseritamente sottoposte all’attenzione del giudice dell’appello, ma

in modo assertivo, proponendo considerazioni di mero fatto [una asserita diversa lettura
delle intercettazioni; una diversa considerazione della personalità dei prevenuti; il tempo
trascorso, ecc.] che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.

Basta solo aggiungere, con riguardo al tempo trascorso [“le condotte ipotizzate nell’editto
d’accusa risalivano comunque a dieci mesi orsono”: così, letteralmente, nel ricorso] che
l’asserzione della parte non è conferente e concludente giacchè, come è noto, per la
sostituzione in melius di una misura cautelare non è certamente sufficiente l’indicazione
del mero decorso del tempo senza che siano specificati gli ulteriori elementi in virtù dei
quali l’originaria misura cautelare deve essere sostituita con altra, meno grave ma
idonea ad impedire la reiterazione dei reati: occorre, cioè, che l’indicazione cronologica
sia accompagnata da altri indicatori che siano sintomatici di un mutamento della
complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto (cfr. Sezione IV, 2 luglio
2007, Viola).

Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali. A norma dell’articolo 94, comma 1 ter,, disp. att. c.p.p., copia
del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il
ricorrente Di Filippo Angelo è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore
dell’istituto penitenziario competente ( per Di Filippo Angelo) perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11 luglio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

quando argomenta i motivi che avrebbero dovuto indurre a diversa determinazione lo fa

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