Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38170 del 22/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38170 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SORCE VINCENZO nato a DESIO il 30/07/1967

avverso la sentenza del 22/12/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 22/05/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova
confermava la sentenza con cui il tribunale di Chiavari, in data
15.6.2011, aveva condannato Sorce Vincenzo alla pena ritenuta di
giustizia, in relazione al reato ex art. 495, c.p., in rubrica ascrittogli.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla
determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio ed alla mancata
concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 581, co. 1 , lett. c), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto
fondato su motivi (peraltro del tutto genericamente esposti), che,
riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto,
specifica ed immune da vizi, il ricorrente non si confronta: cfr. p.4),
devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in
quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la
sentenza oggetto di ricorso (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 – 13.1.1998,
n. 256, rv. 210157; Cass., sez. V, 27.1.2005 – 25.3.2005, n. 11933, rv.
231708; Cass., sez. V, 12.12.1996, n. 3608, rv. 207389).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22.5.2018.

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

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