Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3817 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3817 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OLLIER ROBERTO N. IL 05/08/1970
avverso la sentenza n. 6670/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
01/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo :
2.1. il vizio di motivazione per non avere rilevato la corte di merito la non attendibilità
degli esiti dell’alcoltest, tenuto conto che il secondo esame dava un esito superiore al
primo;
2.2. la illegittimità costituzionale della disposizione dell’art. 135 c.p., laddove era
stata innalzato ad C 250 l’indice di conversione della pena detentiva con quella
pecuniaria, determinando una disparità di trattamento tra cittadini più e meno
abbienti.
3. Il ricorso è inammissibile, invero le censure formulate sono manifestamente
infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3°, c.p.p..
Questa Corte ha statuito che “In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo
dell’alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere
dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento
dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione
dell’aspirazione (Cass. w, 45070\04, Gervasoni). Non essendo stata fornita alcuna
prova della inidoneità all’uso dell’apparecchio, ne ha dedotto il giudice di merito la
attendibilità degli esiti dell’alcoltest.
Quanto alla formulata eccezione di incostituzionalità, in primo luogo essa si palesa
manifestamente infondata, in quanto la scelta di un parametro di conversione di seria
entità, ha la finalità di non svilire la funzione sanzionatoria e rieducativa della pena;
inoltre il cittadino non abbiente ha pur sempre la possibilità di richiedere alt.
rateizzazione.
Inoltre la questione è anche irrilevante, in quanto nel caso di specie la pena detentiva
è stata convertita in lavoro di pubblica utilità.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese delle spese processuali ed al pagamento della somma di C 1.000= in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di 011ier
Roberto per la contravvenzione di cui all’art. 186 , co. 2° lett. c) , C.d.S. per guida in
stato di ebbrezza di un’auto, con tasso alcolemico rilevato di g\I 2,09 – 2,32 (acc. in
Courmayeur il 14\9\2009). In sede di appello la pena irrogata veniva ridotta a mesi 4
di arresto ed C 3.000= di ammenda, sostituita con giorni 132 di lavoro di pubblica
utilità

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