Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38168 del 10/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 38168 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BRANCACCI ANGELO, N. IL 23/171990,
avverso l’ordinanza n. 2/2012 pronunciata dal Giudice di Pace di Gela del
20/11/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento;
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso il 20 novembre 2012 il Giudice di pace di Gela
convalidava il provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 75bis T.U. Stup. a
carico di Brancacci Angelo il 29 ottobre 2012 dal Questore della provincia di
Caltanissetta (e notificato all’interessato il 28 marzo 2012 alle ore 12:00).

2. Avverso il menzionato decreto ricorre per cassazione nell’interesse dello
Giambra il difensore del medesimo, avvocato Flavio Sinatra.

Data Udienza: 10/07/2013

2.1. Con un primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 606, co. 1 lett.
B) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 75bis T.U. Stup., 178 c.p.p., 24 e 111
Cost.
Il decreto del Giudice di pace è intervenuto prima che fossero trascorse
quarantott’ore dalla notifica all’interessato del provvedimento del Questore e
pertanto in violazione del diritto di difesa dell’interessato. Infatti il
provvedimento del questore venne notificato alle 15:40 del 19 novembre 2012 e
il Giudice di pace provvide alla convalida del medesimo con decreto emesso il 20

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Secondo la previsione dell’art. 75bis, co. 2 T.U. Stup., il questore,
ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni
previste per il caso che la condotta integri uno degli illeciti amministrativi
contemplati dalla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope può disporre
le misure che ritenga opportune con provvedimento motivato, che ha effetto
dalla notifica all’interessato. Il decreto reca l’avviso che l’interessato ha facoltà di
presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore
dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di
residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato. Il giudice, se ricorrono i
presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive
quarantotto ore.
La giurisprudenza di legittimità ha preso in esame la natura del termine
accordato all’interessato prima che possa essere pronunciata la convalida del
decreto del questore ed ha affermato che quello è funzionale all’apprestamento
di adeguata difesa. Il diritto al contraddittorio, sia pure meramente cartolare,
previsto anche nel procedimento di cui trattasi, deve essere salvaguardato pur a
fronte della necessità di non interferire con la definizione del procedimento di
convalida, pur sempre improntato all’immediatezza e alla celerità. Il punto di
equilibrio delle opposte esigenze è stato individuato dal legislatore nelle
quarantotto ore dalla notifica all’interessato del decreto del questore.
Allorquando la Corte costituzionale (sent. n. 144/1997) si è occupata
dell’analogo procedimento previsto in tema di misure di prevenzione (alle quali si
possono accostare le misure delle quali ci si occupa in questa sede), non ha
affrontato la questione relativa alla misura del termine in grado di garantire il
diritto di difesa pur nella contrazione dei tempi richiesti dall’oggetto; ma la
giurisprudenza di legittimità ha nel tempo consolidato l’orientamento per il quale
il termine a difesa per la presentazione di memorie e deduzioni al giudice della

2

novembre 2012.

convalida non può essere inferiore a quarantotto ore, decorrente dalla notifica
del provvedimento di prescrizioni del questore (Sez. 3, n. 18530, 10/03/2010,
Resca, Rv. 247041; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182).
Tale orientamento è consapevole della possibilità che, applicando
tassativamente quel termine alla più snella procedura prevista dal T.U. stup.,
potrebbe accadere che tra la notifica all’interessato e la comunicazione al giudice
di pace intercorra un lasso di tempo così breve, da comprimere eccessivamente
lo spazio temporale nel quale inderogabilmente il giudice deve adottare la sua

conclusioni, ravvisando nella diligenza del questore, chiamato a porre “in essere
prassi ispirate alla doverosa cooperazione con gli organi interessati alla
procedura, che tengano conto del termine dilatorio concesso al destinatario del
provvedimento” (Cass. Sez. 6, sent. n. 39212 del 15/10/2010, Palma, Rv.
248688) la chiave di soluzione del tema.
Tale orientamento merita di essere condiviso e pertanto deve ritenersi
illegittimo, per violazione del diritto all’intervento e all’assistenza difensiva, il
decreto del giudice di pace che convalidi il provvedimento adottato dal questore
ai sensi dell’art. 75-bis d. P.R. n. 309 del 1990, prima che sia trascorso il termine
di quarantotto ore dalla notifica all’interessato (Cass. Sez. 6, sent. n. 39212 del
15/10/2010, Palma, Rv. 248688; Cass. Sez. 4, sent. n. 32065 del 15/07/2010,
Scanagatta, Rv. 248203).
3.2. Nel caso che occupa, il decreto del questore, secondo quanto riportato
nel provvedimento qui impugnato, è stato notificato al Brancacci il 19 novembre
2012 alle ore 15,40. Il provvedimento di convalida è stato emesso il giorno
seguente e pertanto senza il rispetto del termine di quarantotto ore previsto
dalla legge.

4. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato senza rinvio,
non essendo possibile adottare utilmente il decreto di convalida da parte
dell’A.G.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara inefficace il
provvedimento 29 ottobre 2012 del Questore di Caltanisetta.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/7/2013.

decisione sulla convalida. Ciò non di meno si è confermato nelle proprie

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA