Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38166 del 22/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38166 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
APRUZZESE MICHELE ELIA nato a PESCHICI il 20/07/1964

avverso la sentenza del 11/02/2016 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 22/05/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Bari confermava la
sentenza con cui il giudice di pace di Bari, in data 24.6.2014, aveva
condannato Apruzzese Michele Elia alla pena ritenuta di giustizia ed al
risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte
civile, in relazione al reato di cui all’art. 582, c.p., commesso in danno di

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l’annullamento, ha
proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di
legge e vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del delitto di cui
si discute, per assenza di una “malattia” patita dalla persona offesa,
nonché alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte
della corte di appello, che ha fondato la sua decisione sulle inattendibili
dichiarazioni della persona offesa, animata da forte conflittualità nei
confronti dell’imputato, suo ex coniuge, non riscontrabili, a differenza di
quanto ritenuto dal giudice di appello, da quelle del teste Potega, le cui
dichiarazioni non sono state acquisite legittimamente al fascicolo per il
dibattimento
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi
manifestamente infondati.
Ed invero, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
la nozione di “malattia”, giuridicamente rilevante, comprende qualsiasi
alterazione anatomica o funzionale che innesti un significativo processo
patologico, anche non definitivo; vale a dire, qualsiasi alterazione
anatomica che importi un processo di reintegrazione, pur se di breve
durata; pertanto, anche semplici escoriazioni e contusioni come quelle
accertate nel caso in esame (giudicate guaribili in tre giorni)
costituiscono malattia ai sensi dell’art. 582 c.p. (cfr. Cass., sez. V,
30/05/2014, n. 44026; Cass., sez. V, 26/04/2010, n. 22781, rv.
247518; Cass., sez. VI, 13.1.2010, n. 10986, rv. 246679; Cass., sez. V,
29.9.2010, n. 43763, rv. 248778).
Quanto al secondo motivo di ricorso appare sufficiente rilevare che le
dichiarazioni del Potega, utilizzate dal tribunale per corroborare, pur non

Cavallo Rossana, in rubrica ascrittogli.

essendo necessario, le dichiarazioni accusatorie della parte civile, sono
state acquisite legittimamente, posto che, all’udienza del 6.5.2013, il
giudice di pace, con il consenso delle parti, ha inserito nel fascicolo per il
dibattimento gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, tra cui
erano compresi i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dal
suddetto Potega in data 14.7.2010.

dalla persona offesa, risultano affetti da assoluta genericità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità
dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente
medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate
ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000), mentre nulla è dovuto in favore della parte civile, in ragione
del contributo non rilevante dalla stessa fornita alla presente decisone,
attraverso le argomentazioni svolte nell’indicata memoria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22.5.2018

Nel resto, i motivi volti a contestare l’attendibilità delle dichiarazioni rese

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