Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38165 del 22/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38165 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARFAN JUGNO nato a NAROWAL( PAKISTAN) il 08/10/1973
f•-t-

avverso la sentenza del 19/01/2017 della CORTE APPELLO $EZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 22/05/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento, sezione
distaccata di Bolzano, confermava la sentenza con cui il tribunale di
Bolzano, in data 22.11.2015, aveva condannato Arfan Jugno alla pena
ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 614, c.p., in rubrica
ascrittogli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla
inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dal giudice di
appello ed alla determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente propone
una mera e del tutto generica rivalutazione del compendio probatorio
operata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede,
stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si
demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione
estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione
degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della
decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
Quanto al motivo attinente al trattamento sanzionatorio, ne va rilevata
l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 606, co. 3, c.p.p., trattandosi di
questione non dedotta con i motivi di appello, oltre che involgente profili
di merito, non scrutinabili in questa sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q. M.

2.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della

cassa delle ammende.

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