Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38164 del 22/05/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38164 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALERNO CARMELO nato a PACECO il 26/11/1960
avverso la sentenza del 19/12/2016 del TRIBUNALE di TRAPANI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 22/05/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Trapani applicava nei confronti di Salerno Carmelo, in relazione ai reati
in rubrica ascrittigli, la pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
un’adeguata motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo i motivi di ricorso del
tutto generici, in violazione dell’art. 581, lett. c), c.p.p., che nel dettare,
in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui
bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo
atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri,
“i motivi, con
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591, co. 1,
lett.
c),
c.p.p.,
determina,
per
l’appunto,
l’inammissibilità
dell’impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. VI, 30.10.2008, n. 47414, rv.
242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai
sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e
della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immuni
da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22.5.2018.
ricorso per cassazione l’imputato, lamentando la mancanza di