Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38161 del 10/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38161 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZINCHIRI GIANLUCA N. IL 17/04/1981
avverso la sentenza n. 2062/2012 GIP TRIBUNALE di COMO, del
13/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette/sentfe le conclusioni del PG Dott. 6h …)—t, .- /(1, ,
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Data Udienza: 10/07/2013

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< Ritenuto in fatto ZINCHIRI Gianluca ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p. relativamente al reato di cui agli articoli 186, commi 2, lettera c),con l'aggravante di cui all'art. 2 sexies dello stesso codice; con detta sentenza veniva disposta la confisca del mezzo, oltre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida ( fatto del 25 febbraio 2012). patente di guida, sostenendo che alla relativa applicazione avrebbe ostato il disposto del richiamato art. 186,comma 2, del codice della strada, laddove la revoca della patente è prevista in caso di recidiva nel biennio del medesimo reato e non, come nel caso in esame, per la contravvenzione di cui alla lettera b) del medesimo articolo. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. A seguito delle modifiche introdotte con il decreto legge 3 agosto 2007 n. 117, entrato in vigore il 4 agosto successivo, l'art. 186, comma 2, lettera c) prevede che" la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio". Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le diverse ipotesi di guida in stato di ebbrezza, previste dall'art. 186 C.d.S., comma 2, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni in L. 2 ottobre 2007, n. 160 oggetto poi di ulteriori modifiche - integrano autonome fattispecie incriminatici e non ricorre alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, che risultano caratterizzate da reciproca alternatività ( v. Sez. IV, 29 gennaio 2009, n. 7305, Carosiello, rv.242869). Deve, pertanto, ritenersi che la condanna riportata dal soggetto nei due anni precedenti, comportante la più grave sanzione della revoca della patente di guida, debba riguardare non già genericamente una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, bensì, specificamente, il "medesimo reato" disciplinato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lettera c) e nessuna delle altre ipotesi previste dal citato articolo. Poiché nella fattispecie in esame risulta che il Tribunale di Como con sentenza in data 19 maggio 2011 aveva applicato allo Zinchiri la pena per la contravvenzione di cui all' art. 186, lettera b), la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'applicazione della sanzione accessoria della revoca della partente, con rinvio al Tribunale competente per la irrogazione e la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria 2 Si lamenta dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c). Con la sentenza di "patteggiamento" vanno, infatti, applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell'articolo 445, comma 1, c.p.p. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne deriva che con la sentenza ex articolo 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per alcune violazioni del codice della strada (nella specie, la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica). tamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta (tra le tante, Sezione IV, 11 novembre 2010, Proc. Gen. App. Venezia ed altro in proc. Marigo, nonché, Sezione IV, 17 dicembre 2010, Proc. Gen. App. L'Aquila in proc. Meloni). PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida; revoca che elimina. Rinvia al Tribunale di Como per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida. Così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2013 Il Consigliere estensore Il Pre ente Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accer-

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