Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38158 del 22/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38158 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAMEDICA ARNALDO nato a TORREMAGGIORE il 10/06/1940

avverso la sentenza del 10/05/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 22/05/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari riformava
parzialmente in senso favorevole al reo la sentenza con cui il tribunale di
Lucera, sezione distaccata di Apricena, in data 28.9.2011, aveva
condannato Lamedica Arnaldo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione
ai reati in rubrica ascrittigli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento
alla mancanza di risposta in ordine alle doglianze prospettate in sede di
appello ed alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, dovendosi ribadire il consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il
ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare, come nel caso
in esame, l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle
richieste articolate con il relativo atto di gravame, rinviando
genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, al
fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si
assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità,
dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni
di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr.,

ex

plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879).
Né va taciuto che la corte territoriale ha affrontato le questioni poste
genericamente con il ricorso, attraverso una motivazione esaustiva ed
immune da vizi, con cui il ricorrente non si confronta (cfr. p. 3).
Del tutto generici ed attinenti al merito del trattamento sanzionatorio,
appaiono, infine gli ulteriori rilievi difensivi.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese dei
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, posto che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune

2.

da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 22.5.2018.

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