Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38158 del 02/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38158 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANZO FRANCESCO N. IL 27/07/1980
CATALANO ARTURO N. IL 13/11/1979
avverso la sentenza n. 10362/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
12/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lettesenlite le conclusioni del PG Dott. 1/,` p-(42,

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Data Udienza: 02/07/2013

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MOTIVI DELLA DECISIONE

I gravami sono manifestamente infondati. Questa Corte ha ripetutamente
affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere
conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo
delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con
cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò
implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al
richiamato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è
stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. un 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. Un.
27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla
giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della
decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto,la
continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e
la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle
enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica
ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti
valutazioni. Né l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione
censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la
statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia
ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più
volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può prospettare con il ricorso per
cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.
Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti di cui dà diffusamente
conto, la pena è correttamente determinata e non vi sono le condizioni per una diversa e
più favorevole pronunzia.
D’altra parte il Catalano era personalmente presente in udienza, sicché la pena
riportata in sentenza di tre anni di reclusione e 11.770 euro di multa costituisce senza
dubbio espressione del suo assenso che non può essere ora posto in discussione.
I ricorsi sono quindi inammissibili. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc.
pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della
somma di euro 1.500 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.500 ciascuno.
Roma 2 luglio 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)

CSORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

IL ESIDENT

Catalano Arturo e Manzo Francesco ricorrono per cassazione
Gli imputati
avverso la sentenza recante applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

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