Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38157 del 22/05/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 38157 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’AMBRA SALVATORE nato a NAPOLI il 23/05/1975

avverso la sentenza del 22/12/2016 del TRIBUNALE di LOCRI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 22/05/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe • il tribunale di Locri confermava la
sentenza con cui il giudice di pace di Locri, in data 5.5.2016, aveva
affermato la responsabilità penale di D’Ambra Salvatore, in relazione al
delitto di cui all’art. 612, co. 1, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in
danno di Coluccio Carmela Simona, condannandolo alla pena ritenuta di

parte civile costituita.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, eccependo violazione di
legge e vizio di motivazione, in punto di responsabilità, nonché, con
memoria depositata il 3.5.2018, l’intervenuta remissione di querela.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
Si è, infatti, si è verificata una causa estintiva del reato per il quale
l’imputato ha riportato condanna, rappresentata dalla remissione della
querela originariamente proposta.
Ed invero, come emerge dagli atti acquisiti al procedimento, la persona
offesa dal reato, Coluccio Carmela Simona, in data 28.4.2018, ha
formalmente rimesso la querela presentata nei confronti del ricorrente in
relazione al reato per cui quest’ultimo è stato condannato; remissione
cui ha fatto seguito, nella medesima data, formale accettazione da parte
dell’imputato (cfr. verbale redatto da personale della Stazione dei CC. di
Gioiosa Ionica in data 28.4.2018).
Considerato, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le
formalità previste dall’art. 340, c.p.p., in tema di remissione della
querela e di accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione
del reato di cui all’art. 152, c.p. (applicabile nel caso in esame
trattandosi di reato perseguibile a querela di parte), che va rilevata e
dichiarata in sede di legittimità, (cfr. Cass., sez. un., 25.2.-27.5.2004, n.
24246), non risultando, peraltro, evidente l’insussistenza di
responsabilità del D’Ambra per il reato innanzi indicato.
Come chiarito, infatti, dalla Suprema Corte, è ammissibile il ricorso per
cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la

giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della

remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta, come nel
caso in esame, dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del
termine per la presentazione dell’impugnazione, con la conseguenza che
la remissione della querela estingue il reato (cfr., ex plurimis, Cass., sez.
VI, 13.1.2011, n. 2248, rv. 249209).
L’impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per

conseguente revoca delle relative statuizioni civili.
Ai sensi dell’art. 340, co. 4, c.p.p., le spese del presente grado di
giudizio vanno poste a carico del querelato D’Ambra, non essendo stato
diversamente convenuto nell’atto di remissione della querela.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui
all’art. 612, co. 1, c.p., estinto per remissione della querela.
Pone le spese del procedimento a carico del querelato D’Ambra Salvatore
Così deciso in Roma il 22.5.2018

estinzione del reato per cui il ricorrente ha riportato condanna, con

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