Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38154 del 30/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38154 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
nei confronti di:
KOLA FLORIAN, N. IL 21.1.1988,
avverso l’ordinanza n. 131/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Roma il
10/5/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Enrico Delehaye, che ha chiesto l’annullamento
con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a mezzo dell’Avvocatura Generale
dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in
epigrafe, con la quale è stata riconosciuto a Kola Florian la somma di euro
37.835,00 a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione subita dal 22.3.2010 al
21.7.2010 (custodia in carcere), e poi sino al 7.10.210 (arresti domiciliari) in
relazione al delitto di cui all’art. 73 T.U. stup., per il quale era stato mandato
assolto in data 7.10.2010 dal giudice di primo grado, per non aver commesso il
fatto (sentenza irrevocabile 1’11.1.2011), oltre a spese legali per euro 1.200,00.
La Corte territoriale non ha ravvisato la sussistenza della condizione ostativa di
cui all’art. 314, 10 comma, cod. proc. pen., ritenendo che nel comportamento del

Data Udienza: 30/05/2013

Kola non fossero individuabili gli estremi della colpa grave, preclusiva al
riconoscimento dell’indennizzo richiesto, pervenendo ad una liquidazione
equitativa e complessiva dell’indennizzo.
Il Ministero ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per
violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizio motivazionale, censurando il fatto
che non sia stata tenuta nella debita considerazione la circostanza che l’indagato
ha reso in sede di interrogatorio dichiarazioni sicuramente mendaci, avendo
negato di essersi recato il giorno dell’arresto nel locale lavatoio, con ciò

rappresentato nella memoria presentata dall’odierno ricorrente alla Corte di
Appello, questa ha omesso di motivare in ordine a tale circostanza. Inoltre la
Corte di Appello ha distinto la posizione di Kola Florian da quella del fratello Kola
Denis, quanto alla titolarità dell’indumento in cui venne trovata una consistente
somma di denaro, il possesso di una chiave per aprire la cassetta della posta in
cui venne rinvenuto lo stupefacente, nonostante tanto l’ordinanza del Giudice per
le indagini preliminari che la sentenza di assoluzione abbiano accertato la
comunanza tra i due fratelli. Infine, la Corte di Appello non ha considerato che
Kola Florian non poteva non sapere della attività illecita del fratello Denis.
Con un secondo motivo denuncia analoghi vizi in ordine alla liquidazione
dell’indennizzo, avendo la Corte di Appello omesso di considerare gli evidenziati
profili di colpa a carico del Kola anche ai fini della quantificazione, dovendosi
comunque anche a tal fine tener del grado della colpa, ancorché non grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2.1. Il ricorrente identifica con puntualità alcuni elementi dai quali può in linea di
principio dedursi la sussistenza di una condotta colposa dell’interessato
astrattamente idonea ad incidere sinergicamente sull’adozione del
provvedimento cautelare. Tuttavia, com’è noto, la condotta colposa concorsuale
può assumere varie gradazioni, che vanno da quella lieve a quella grave, la sola
idonea ad escludere il diritto all’indennizzo. Il ricorso, pertanto, non può limitarsi
a rilevare il vizio concernente il giudizio sull’insussistenza della colpa ostativa
all’indennizzo riparatorio ma deve specificamente tener conto della necessaria
qualificazione in termine di ‘grave’ della colpa in questione.
Nel caso di specie appare evidente, al di là di talune improprietà lessicali, che la
Corte di Appello ha rinvenuto un profilo di colpa lieve nella condotta di Kola
Florian. Il complessivo periodare della Corte distrettuale ed in particolare
l’affermazione per la quale “Gli elementi di addebito di colpa grave, …,
riguardano solo in minima parte l’odierno istante”, evidenzia che si è valutato
che gli elementi dimostrativi della colpa grave sono riferibili al solo Kola Denis,

2

corroborando l’ipotesi di reità a suo carico. Nonostante il dato fosse stato

:

mentre residuano a carico di Kola Florian unicamente fattori espressivi di colpa
lieve.
La motivazione resa ad esplicazione di siffatto giudizio, indubbiamente
estremamente contratta, va ricostruita alla luce di quanto asserito nel coevo
provvedimento di rigetto adottato a riguardo della istanza di riparazione
avanzata da Kola Denis per tratteggiare i costrutti della colpa grave rinvenuta
nella condotta serbata da quest’ultimo. Esplicazione alla quale la Corte di Appello
ha fatto esplicito richiamo. L’apprezzamento della portata dimostrativa delle

essere sindacato in questa sede; al riguardo non può tacersi che il ricorrente ha
lamentato un sostanziale travisamento della prova (riferibilità della somma di
danaro rinvenuta e della cassetta postale ad entrambi i fratelli Kola, mendacio
compiuto nell’interrogatorio di garanzia), senza tuttavia adempiere l’onere di
autosufficienza del ricorso.
2.2. Quanto al profilo concernente la liquidazione del danno, la Corte di Appello
ha esplicitato di attenersi al solo parametro aritmetico, con esclusione quindi del
ricorso al criterio equitativo. Vale rammentare che il controllo sulla congruità
della somma liquidata a titolo di riparazione é sottratto al giudice di legittimità,
che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il
suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell’indennità
liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti,
lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati
ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 10690 del
25/02/2010 – dep. 18/03/2010, Cammarano, Rv. 246424).
La Corte di Appello ha motivato in ordine alle ragioni della liquidazione su base
matematica in termini non manifestamente illogici (mancata allegazione di
specifici profili di danno, eccezion fatta per la giovane età); l’insufficienza di tale
restrizione rispetto alla ricorrenza di una colpa lieve del Kola non può essere
sindacata in questa sede perché non manifestamente arbitraria.

3. Segue al rigetto del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/5/2013.

circostanze identificate come rilevanti attiene al giudizio di merito e non può

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