Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38154 del 22/05/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 38154 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ADDUCI ERALDO BENITO nato a AMENDOLARA il 04/05/1973

avverso la sentenza del 06/02/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 22/05/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro
confermava la sentenza con cui il tribunale di Castrovillari, in data
6.2.2013, aveva condannato Adduci Eraldo Benito alla pena ritenuta di
giustizia in relazione ai reati ex artt. 635, co. 2, c.p. (capo A); 612, co.
2, c.p., in relazione all’art. 339, c.p. (capo B); 4, co. 2, I. n. 110 del

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l’annullamento, ha
proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, con riferimento: 1) alla intervenuta
estinzione per prescrizione dei reati innanzi indicati, maturata prima
della sentenza di appello; 2) alla mancata concessione del rinvio per
legittimo impedimento del difensore; 3) alla mancanza degli elementi
costitutivi dei reati per i quali l’Adduci ha riportato condanna.
3. Il ricorso appare parzialmente fondato.
4. Inammissibili devono ritenersi i motivi di ricorso sintetizzati sub n. 2)
e n. 3), perché del tutto generici e reiterativi di doglianze già disattese
dal giudice di appello.
Va, inoltre, rilevato che con essi il ricorrente propone una mera e del
tutto generica rivalutazione del compendio probatorio operata dal
giudice di secondo grado, non consentita in questa sede, stante la
preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti
gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla
Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di
legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova
valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr.

ex plurimis,

Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289), nel caso in esame fondata su di
un esaustivo e coerente percorso motivazionale, con cui il ricorrente, in
ultima analisi, non si confronta.
5. Quanto al primo motivo di ricorso (peraltro genericamente espresso),
esso risulta manifestamente infondato, con riferimento ai delitti di cui ai
capi A) e B), in quanto, tenuto conto della data di consumazione del

1975 (capo C), in rubrica ascrittigli, commessi il 13.4.2009.

reato, come innanzi indicata; degli intervenuti atti interruttivi e dei
numerosi periodi di sospensione del relativo decorso, disposti nel corso
del giudizio, il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei
mesi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160, co. 3, e 161,
c.p., non era ancora perento alla data della pronuncia della sentenza di
appello; mentre era perento, pur in presenza delle disposte sospensioni,

contravvenzionale, di cui al capo C).
Il giudice di secondo grado, pertanto, in violazione del disposto dell’art.
129 c.p.p., ha omesso di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato
contravvenzionale, per prescrizione verificatasi prima del giudizio di
appello.
Ciò impone al Collegio di rilevare la compiuta prescrizione (cfr. Cass.,
Sez. U., 17.12.2015, n. 12602, rv. 266819; Cass., sez. IV, 06/11/2012,
n. 49817, rv. 254092; Cass., sez. VI, 21/03/2012, n. 11739, M., rv.
252319; Cass., sez. V, 11/07/2011, n. 47024, rv. 251209), con
conseguente annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza
impugnata ed eliminazione della relativa pena, pari ad un mese di
reclusione, dall’entità del trattamento sanzionatorio.
Nel resto, per le ragioni già esposte, il ricorso va dichiarato
inammissibile.
La non completa soccombenza del ricorrente implica che lo stesso non
sia condannato, né al pagamento delle spese processuali di questo grado
di giudizio, né al pagamento di una sanzione in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui
al capo c), perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di
mesi uno di reclusione.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 22.5.2018

il più breve termine massimo di prescrizione previsto per il reato

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