Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38152 del 07/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38152 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MADONIA GIUSEPPE nato il 25/04/1954 a PALERMO

avverso la sentenza del 05/06/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 07/03/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Giuseppe Madonia presenta ricorso straordinario ex art. 625-bis del
codice di rito nei riguardi della sentenza della Prima Sezione Penale di questa Corte,
emessa nei confronti del suo assistito in data 05/06/2017.
Con il predetto ricorso straordinario si lamentano errori percettivi (materiali e/o di
fatto), non essendo stata considerata la circostanza che il Madonia risultava assistito da
due difensori di fiducia, e risultando omesso l’avviso dell’udienza allo stesso condannato

reclamo presentato nell’interesse del Madonia in tema di liberazione anticipata, respinto
dal Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, «il ricorso straordinario

ex art.

625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell’errore materiale o di fatto,
può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale
termine l’applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la
decisione della Corte di Cassazione riguardi provvedimenti adottati dai giudici di
sorveglianza (Cass., Sez. I, n. 32828 del 27/05/2014, Buonerba, Rv 261090, decisione
intervenuta in un caso in cui il provvedimento impugnato riguardava appunto il diniego
della liberazione anticipata; v. anche, già nello stesso senso, Cass., Sez. IV, n. 38269 del
21/07/2009, Somma).
Il massimo organo di nomofilachia ha recentemente ampliato, per via interpretativa,
l’ambito di operatività dell’istituto, ma solo laddove la sentenza oggetto

di

ricorso

straordinario (e, in ipotesi, viziata da errore percettivo) comporti comunque effetti sul
perfezionarsi del giudicato: possibilità, questa, da escludere per i provvedimenti della
magistratura di sorveglianza, che incidono sulle modalità di esecuzione della pena, ed
invece concretamente possibile per quelli emessi dal giudice dell’esecuzione. Secondo
Cass., Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv 269789, infatti, il rimedio de quo
«può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell’errore di fatto
contenuto nella decisione della Corte di Cassazione emessa su ricorso avverso l’ordinanza
del giudice dell’esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato,
determina l’irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’errore di fatto» (in motivazione,
la sentenza richiamata fa riferimento, a titolo esemplificativo, a decisioni concernenti le
procedure ex artt. 671 e 673 cod. proc. pen., a questioni sulla validità della notifica di
una sentenza di condanna di merito, ovvero al rigetto di richieste di restituzione nel
termine per impugnare una sentenza di condanna: situazioni, ictu ocu/i, del tutto diverse
da quella in cui il provvedimento impugnato afferisca alla possibilità o meno di un
condannato, fermo il titolo irrevocabile a suo carico, di accedere alla liberazione
anticipata).

detenuto. Il procedimento definito con la sentenza oggetto di ricorso riguarda un

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/03/2018.

P. Q.

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