Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38151 del 15/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38151 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

NR. 11039\13

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

CASINELLI William, n. a Roma il 4\1\1980

avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma
del 18\2\2013 (n. 97\13);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Aldo
Poi/castro, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza;
udite le conclusioni dell’Avv. Emanuela Spinelli che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 15/05/2013

1. Con ordinanza del 31\1\2013 il G.I.P. del Tribunale di Roma convalidava il
sequestro preventivo dell’auto Audi tg. EM 141 LV, nel procedimento penale a carico
di Casinelli William, in relazione al delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990, relativo
q.e.la detenzione per fini di cessione di gr. 101 di cocaina, gr. 82,42 di hashish (acc. in
Roma il 28\1\2013). Il G.I.P. contestualmente emetteva provvedimento con cui
adottava la misura cautelare reale.
Con provvedimento del 18\2\2013 il Tribunale del Riesame di Roma, su impugnazione
dell’indagato, confermava il provvedimento.
Il Tribunale, dopo avere premesso che l’auto era intestata al padre del Casinelli e
pertanto il potere di impugnazione spettava al genitore, osservava, quanto ai fumus
commissi delicti, che esso emergeva non solo dalla flagranza di reato, ma anche dalla
piena confessione resa del Casinelli nell’immediatezza dei fatti.
Quanto al periculum considerata la reiterazione delle condotte poste in essere
dall’indagato, il vincolo era necessario ad evitare la reiterazione del reato, considerato
che l’auto era stato il mezzo con cui veniva trasportata la droga.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato,
lamentando :
2.1. la erronea applicazione della legge laddove il Tribunale aveva desunto la prova
del “fumus” dalle dichiarazioni rese alla P.G. dall’indagato ai sensi del 5 0 comma
dell’art. 350 c.p.p., inutilizzabili ai sensi del 6° comma; omettendo, peraltro, di
valutare le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, laddove il Casinelli aveva
negato di svolgere il ruolo di corriere della droga.
2.2. La erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione laddove il Tribunale
aveva ritenuto uno stabile legame tra il traffico di droga ed il veicolo, senza tener
conto che della occasionalità della condotta e dell’assenza di un chiaro nesso
funzionale.

CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che l’auto di cui l’indagato ha chiesto il dissequestro non è a lui
intestata, bensì è di proprietà del padre, Casinelli Alberico.
Ciò premesso, va rammentato l’insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo il
quale, pur non potendosi disconoscere la generica legittimazione dell’indagato o
dell’imputato alla proposizione della richiesta di riesame del decreto di sequestro
preventivo, anche se concernenti beni formalmente appartenenti a terze persone,
deve, tuttavia, pur sempre individuarsi, in capo a lui, un concreto interesse alla
proposizione dell’impugnazione, enucleabile soltanto in base alla fattispecie
considerata e alle prospettazioni dell’interessato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5039 del
18/09/1997 Cc. (dep. 28/11/1997), Rv. 208970).
Nella caso di specie, nel proporre l’istanza di dissequestro e le successive

impugnazioni, l’indagato non ha allegato alcun concreto interesse che lo legittimasse a
sostituirsi al genitore nella istanza di restituzione del bene sequestrato.
Pertanto, ai sensi dell’art. 568 co. 4°, c.p.p., il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento a
favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in euro 1.000=. –

2

RITENUTO in FATTO

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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