Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38151 del 07/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38151 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GASMI IMAD nato il 22/04/1992

avverso la sentenza del 12/07/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 07/03/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Imad Gasmi ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, emessa (anche) nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Genova;
la declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di concorso in
furto aggravato.

aver modificato in melius il trattamento sanzionatorio, procedendo ad un diverso computo
rispetto a quello operato dal Tribunale; ha tuttavia omesso di ridurre la pena così
determinata ai sensi dell’art. 442 del codice di rito, visto che il processo era stato
celebrato nelle forme del giudizio abbreviato.
Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi di doglianza.
In vero, la Corte di appello si esprime per un giudizio di congruità complessiva di
una pena più contenuta rispetto a quella inflitta in primo grado, senza procedere ad un
computo dettagliato: ne deriva che tale valutazione di congruità deve intendersi riferita al
risultato finale così espresso, tanto più alla luce della contestuale, ritenuta conformità a
giustizia di un trattamento sanzionatorio identico per tutti gli imputati.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent..n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

così deciso il 07/03/2018.

La difesa lamenta violazione di legge penale, atteso che la Corte territoriale risulta

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