Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3815 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3815 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO SILVANA N. IL 25/12/1975
HO r(
avverso la sentenza n. 4875/2011 GIP TRIBUNALE di P~ItA, del
09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati.
2.1. Questa Corte, con consolidato orientamento, ha ribadito che “in tema di
patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea
qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore
manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si
trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la
diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la
verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma secondo, cod.
proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione,
della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso” (Cass. Sez.
6, Sentenza n. 15009 del 27/11/2012 Cc. (dep. 02/04/2013), Rv. 254865).
Nel caso di specie nessun errore manifesto si è consumato in quanto la condotta della
Lombardo non è consistita in un post factum e, peraltro la difesa, nell’enunciare il
motivo, non ha indicato elementi di fatto da cui dedurre la diversa qualificazione della
condotta a fronte di una resa confessione.
2.2. Quanto alla revoca della richiesta di patteggiamento (intervenuta in udienza, dopo il
consenso del P.M.), va osservato che questa Corte di legittimità, con orientamento
consolidato, ha statuito che “In tema di patteggiamento, l’accordo tra l’imputato e il
pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una
volta pervenuto a conoscenza dell’altra parte e quando questa abbia dato il proprio
consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale
dell’altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni
congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né
all’imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione” (cass. Sez.
4, Sentenza n. 38070 del 11/07/2012 Ud. (dep. 01/10/2012), Rv. 254371; Cass. Sez. 4, Sentenza
n. 38051 del 03/07/2012 Ud. (dep. 01/10/2012), Rv. 254367; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 44456
del 27/06/2012 Cc. (dep. 14/11/2012), Rv. 254058).

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese delle spese processuali e della somma di € 1.500= in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

1. L’imputata Lombardo Silvana ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, emessa in relazione al reato di
cui agli artt. 56-624-625 n. 2 c.p. per il tentativo di furto di una cassaforte in un
supermercato (acc. in Monza il 12\6\2011), deducendo carenza di motivazione in
relazione alla mancata derubricazione del fatto nel delitto di cui all’art. 378 c.p. e la
violazione di legge, per non aver tenuto conto il giudice della revoca della richiesta di
patteggiamento effettuata in udienza.

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