Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38149 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38149 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
SABATINO ANGELO N. IL 21.09.1975
avverso la ordinanza del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ DI NAPOLI in data 8 gennaio 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Giovanni D’Angelo che ha chiesto il rigetto del
ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 8 gennaio 2013, il Tribunale della libertà di Napoli, pronunciando sulla
istanza di riesame proposta in data 28 dicembre 2012 nell’interesse di Sabatino Angelo
avverso l’ordinanza emessa in data 10 dicembre 2012 dal GIP presso il Tribunale di Napoli,
applicativa della misura cautelare della custodia domiciliare, confermava l’impugnata
ordinanza.
ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore il Sabatino,
2. Avverso tale decisione
deducendo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Il Sabatino è indagato per il reato di cui all’art.
73 comma 1 e 1 bis d. P. R. n. 309/1990 perché cedeva a De Nigris Gianluca gr. 0,2 di eroina
ed illecitamente deteneva per uso non esclusivamente personale, occultandoli nel vano oggetti
all’interno della vettura da lui condotta oltre dieci dosi della medesima sostanza per un totale
/
di gr. 3,6, confezionati per lo spaccio.
4. Per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti “de libertate”,
secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione
degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi,
ne’ di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari
ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito
esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di
legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da
un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità
evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento (Cass. sez. 6 n. 2146 del 25.5.1995). L’insussistenza dei gravi indizi di

Data Udienza: 23/04/2013

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali_
Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. è, pertanto,
rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in
mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento
impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne’ la ricostruzione dei fatti,
ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e
concludenza dei dati probatoria per cui non sono consentite le censure, che pur investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di
circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. ex multis Cass. sez. 1 n. 1769 del 23.3.1995).
Sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza del gravi indizi di
colpevolezza, è demandatq, al giudice di merito “la valutazione del peso probatorio” degli
stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo li compito “… di verificare … se il giudice di
merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la
gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della
motivazione riguardante la valutazione degli elementi Indizianti rispetto ai canoni della logica
ed ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie” (Cass. sez.
4 n. 22500 del 3.5.2007). Tanto premesso, il Tribunale, oltre a rinviare all’ordinanza oggetto di
gravame, ha evidenziato che non potevano esservi dubbi in ordine alla destinazione allo
spaccio della sostanza in sequestro ed alla sua riferibilità all’indagato sulla base, non certo di
congetture, ma di precise e gravi circostanze indizianti e cioè: a) le dieci dosi di eroina furono
trovate nel vano porta oggetti dell’autovettura condotta dall’indagato; b) lo stesso tipo di
sostanza era stata ceduta al De Nigris e ciò era caduto sotto la diretta percezione dei
verbalizzanti; c) in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente,j
122tgtiI Tribunale ha fatto in particolare riferimento, al quantitativo complessivo della
medesima ed alle modalità di confezionamento in distinte dosi.
Trattasi di motivazione congrua che si sottrae ad ogni censura.
4. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

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