Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38149 del 07/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38149 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LANGI STEFANO nato il 10/01/1984 a SAN GIOVANNI ROTONDO

avverso la sentenza del 12/12/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 07/03/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Stefano Langi ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei confronti del suo assistito, ex art. 444 del codice di rito, dal Tribunale di
Foggia (con riguardo ad addebiti di furto, tentato e consumato, e simulazione di reato).
La difesa deduce inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., per non avere il giudice di
merito evidenziato le ragioni della insussistenza di cause di proscioglimento.
Il ricorso appare inammissibile.

speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. Quanto
all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito, il Gip ha operato uno
specifico e diffuso richiamo ad atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero (ivi
compresi atti irripetibili di p.g.); in tal modo, appare ampiamente soddisfatto lo standard
motivazionale per tale genere di decisioni, atteso che «nella motivazione della sentenza di
patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il
giudiee abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo» (Cass., Sez. VI, n. 15927 del
01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 07/03/2018.

E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla

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