Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38148 del 23/04/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38148 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Nei confronti di :
PEDILARCO ANDREA N. IL 20.08.1978
avverso la ordinanza del TRIBUNALE DI CALTAGIRONE,
GRAMMICHELE in data 27 maggio 2012
SEZ. DISTACCATA DI
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Giovanni D’Angelo che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 27 maggio 2012 la sezione distaccata di Grammichele del Tribunale
di Caltagirone, su nota della cancelleria, disponeva la correzione dell’errore materiale della
sentenza n. 193/2007 emessa dal medesimo Tribunale, disponendo la restituzione del veicolo
OPEL KADETT targato BV537TJ agli eredi di Spataro Francesco.
ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il
2. Avverso tale decisione
Tribunale di Caltagirone denunciando la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. a) e c) per
inosservanza di legge
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. Come precisato da questa Corte, (vedi Sez. 5, n. 43989 del
15/10/2009 , Bisconti, Rv. 245094 Cass., Sez. 1, 8 maggio 2002 – 17 giugno 2002, n. 23176;
Cass., Sez. 1, 8 maggio 2002, n. 23176 e Cass., Sez. 2, 14 novembre 2006 – 10 gennaio
2007, n. 281, CED 235251, anche se vi è un precedente contrastante) è inoppugnabile
l’ordinanza che provvede alla correzione di errore materiale, sia in virtù del principio di
tassatività delle impugnazioni, non essendo espressamente previsto avverso di essa alcun
mezzo di impugnazione, sia perché il richiamo, contenuto nell’art. 130 c.p.p., comma 2, alla
necessità che il giudice provveda a norma dell’art. 127 c.p.p., è da intendere solo nel senso
che vanno osservate le forme stabilite in quest’ultima disposizione, non già che possa anche
essere impugnato il provvedimento che definisce la procedura in questione.
La inoppugnabilità del provvedimento non consente ovviamente l’esame dei motivi proposti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso _
Data Udienza: 23/04/2013
Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2013
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE ESTENSORE