Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38148 del 07/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38148 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUARDA MORENA nato il 14/10/1975 a RHO

avverso la sentenza del 09/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 07/03/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Morena Guarda ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in
pigrafe, emessa nei confronti della sua assistita dalla Corte di appello di Milano; la
declaratoria di penale responsabilità dell’imputata riguarda addebiti di furto, ricettazione
e utilizzo indebito di carte di pagamento.
La difesa lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata, rappresentando

risultanze probatorie: fra l’altro, le testimonianze raccolte riguarderebbero solo le
condotte di utilizzo delle carte in rubrica, e non invece i furti presupposti; vi sarebbero
stati gli elementi per derubricare l’addebito di ricettazione (parimenti concernente una
tessera bancomat) in quello, a sua volta, ex art. 624 cod. pen.; all’individuazione della
Guarda attraverso l’esame delle immagini tratte da impianti di videosorveglianza, attività
compiuta dalla polizia giudiziaria, non può essere attribuito sufficiente affidamento.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
In sostanza, le doglianze afferenti la contestata responsabilità della ricorrente
investono profili di puro merito, non ulteriormente sindacabili in questa sede
(considerando, peraltro, che ci si trova al cospetto di una doppia, conforme affermazione
di colpevolezza). Del resto, la responsabilità del prevenuto appare affermata non solo
sulla base delle convergenti risultanze di deposizioni rese da soggetti che nulla avevano
avuto a che fare con la Guarda in precedenza (persone offese, commesse presso esercizi
commerciali, ecc.) e di accertamenti di natura obiettiva (quali le menzionate riprese
video). Appaiono altresì ineccepibili le considerazioni della Corte territoriale circa
l’impossibilità di aderire alla invocata riqualificazione del delitto di cui all’art. 648 cod.
pen. in una ulteriore ipotesi di furto, non avendo l’imputata fornito alcun elemento
concreto da cui inferire come e quando ella sarebbe entrata in possesso del bene di
illecita provenienza.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle
Ammende la somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi
dedotti.

P. Q. M.

che oel caso di specie la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
é della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 07/03/2018.

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