Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38147 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38147 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARILARI ANNIBALE N. IL 10/04/1972
avverso l’ordinanza n. 9/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 14/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A yti•j,ao

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Uditi difensor Avv.ft . A/ve c-o- e‘’
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A; 00’111 ° 9

Data Udienza: 12/04/2013

-1- Barilari Annibale propone ricorso per cassazione, personale e per il tramite del
difensore, avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, del 14 gennaio 2013, che
ha confermato il provvedimento, emesso il 4 dicembre 2012 dal Gip dello stesso tribunale,
con il quale ne è stata disposta la custodia cautelare in carcere per delitti ex artt. 74 e 73 del
d.p.r. n. 309/90.
I ricorsi proposti riguardano esclusivamente la ritenuta gravità del quadro indiziario
acquisito a carico dell’indagato, costituito dai contenuti di numerose conversazioni
telefoniche intercettate, nelle quali il Barilari veniva indicato, in tesi d’accusa, con il nome
di “Michael”, ritenute dai giudici del merito significative in quanto attestanti, non solo
l’acquisto, da parte dell’odierno ricorrente, in due diverse occasioni, il 9 ed il 19 maggio
2007, di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo cocaina,
ma anche la partecipazione dello stesso ad un’associazione criminosa stabilmente dedita al
traffico di tali sostanze.
Nell’ambito di detta consorteria, la cui sede operativa è stata individuata in Marina di
Gioiosa Ionica, ove risiedono la maggior parte degli associati, ed il cui promotore ed
organizzatore è stato individuato in Lombardo Giuseppe, il Barilari avrebbe avuto il ruolo di
distributore diretto della droga in territorio di Crotone, con il concorso di altri soggetti non
identificati.
Nel confermare il provvedimento restrittivo, il tribunale ha, da un lato, ritenuto che la
persona indicata come “Michael”, interlocutore delle conversazioni intercettate, doveva
essere identificato nell’indagato, dall’altro, che i contenuti di dette conversazioni, criptici e
chiaramente depistanti, avevano ad oggetto il traffico di stupefacenti, non certo il commercio
di vino, come i conversanti tentavano di far credere. Ciò anche perché, hanno osservato i
giudici del riesame, nessuno di essi era mai stato interessato al commercio del vino, ed
essendo addirittura ben noto, anche da precedenti vicende giudiziarie, l’interesse dei
dialoganti era per il traffico di stupefacenti. Uno degli indagati, peraltro, Lombardo Rocco,
classe 1985, era stato sorpreso a detenere, nell’agosto del 2007, cioè nel periodo interessato
alle indagini, due chilogrammi di cocaina.
-2- Avverso detto provvedimento ricorre, dunque, il Barilari che, attraverso il difensore,
deduce:
A) Violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, laddove il
tribunale ha ritenuto la sussistenza di un significativo quadro indiziario con riguardo a tutti i
reati contestati.
In proposito, si rileva anzitutto nel ricorso che l’identificazione del Barilari come uno degli
interlocutori nelle conversazioni telefoniche richiamate dai giudici del riesame, sarebbe del
tutto illogico, anche perché frutto di travisamento della prova, laddove è stato sostenuto che
il riconoscimento della voce dell’indagato sarebbe avvenuta sulla scorta di un’annotazione
della polizia del 12.6.09. In detta annotazione, in realtà, si sostiene nel ricorso, non vi è
alcun riferimento a conversazioni del Barilari intercettate nell’ambito del procedimento
denominato “Eracles”, nel quale lo stesso non era stato in effetti mai intercettato. Altro
travisamento della prova vi sarebbe anche nell’interpretazione dell’annotazione del 3.8.07,
nella quale è stata attestata solo la presenza di un’auto davanti all’abitazione del Barilari,
con tre persone a bordo poi ricevute in casa da costui, non anche la riconducibilità al
Lombardo dell’auto che, peraltro, non risulta essere stata seguita fino a detta abitazione
Le conversazioni intercettate, peraltro, si sostiene nel ricorso, presuppongono un’ampia
possibilità di movimento del soggetto intercettato, della quale certamente non godeva,
l’indagato, al tempo detenuto agli arresti domiciliari;

Ritenuto in fatto.

-3- Barilari Annibale personalmente deduce:
A) Violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione
agli artt. 74 del d.p.r. n. 309/90 e 292 cod. proc. pen. Si contesta nel ricorso che sussistano le
condizioni per ritenere l’indagato partecipe dell’associazione descritta nel capo
d’imputazione e si lamenta l’esame, da parte del tribunale, di solo parte delle censure
proposte con la richiesta di riesame.
I giudici del riesame, in sostanza, altro non avrebbero fatto che ripercorrere l’iter
argomentativo articolato dal Gip nell’ordinanza custodiale e dunque, partendo dalle singole
vicende riconducibili nell’ambito del delitto previsto dall’art. 73 del citato dpr, hanno
indebitamente dedotto, non solo l’esistenza di un’organizzazione dedita al traffico di
stupefacenti, ma anche la intraneità alla stessa del ricorrente.
In realtà, si sostiene nel ricorso, manca nel caso di specie la prova della presenza
nell’indagato di un impegno permanente e continuativo nell’ambito dell’ipotizzata
associazione e del relativo vincolo, indicativo di una effettiva partecipazione piuttosto che di
una mera cointeressenza con taluni soggetti partecipi dell’associazione stessa. In proposito,
sostiene ancora il ricorrente, il tribunale si è limitato ad osservare che l’analisi delle singole
violazioni contestate ex art. 73 del predetto dpr è sufficiente a delineare il sodalizio descritto
sub art. 74, senza tuttavia considerare che tali indicatori possono essere rivelatori, oltre che
della presenza dell’organizzazione, anche dell’ipotesi di un concorso nel reato. Ciò che,
invece, andava accertato era la presenza nell’interessato di un impegno che fosse espressione
del vincolo sociale e del ruolo associativo.
Diversamente da quanto ritenuto dai giudici del merito, si osserva nel ricorso, nel caso di
specie, non solo mancherebbe la prova del vincolo associativo, ma vi sarebbe la prova del
contrario, emergente dai contenuti delle stesse conversazioni intercettate, che segnalano solo
contatti del Barilari con Lombardo Giuseppe e solo in un’occasione con Macrì Domenico,
non anche interventi dell’indagato riconducibili al perseguimento delle finalità del sodalizio.
Gli stessi rapporti tra l’esponente ed il Lombardo, suo interlocutore, non darebbero la
sensazione di una comune partecipazione dei due dialoganti ad un’organizzazione, in
considerazione della diffidenza che caratterizza tali rapporti e delle difficoltà del Lombardo
a raggiungere telefonicamente il Barilari, tanto da costringerlo a contattare la “Telecom” per
ottenerne il numero di telefono.
Neanche potrebbe, nel caso di specie, sostenersi, con il tribunale, la sussistenza del vincolo
associativo in relazione al rapporto che accomuna l’acquirente al fornitore della droga. Tale
ipotesi, sostiene il ricorrente, pure riconosciuta dalla giurisprudenza, comunque presuppone
che l’acquirente sia costantemente e stabilmente disponibile a ricevere lo stupefacente,
assumendo, così, tale rapporto continuativo una valenza che trascende il significato
negoziale delle singole operazioni, per costituire elemento della complessiva struttura che

3

B) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al disposto dell’art. 273 cod.
proc. pen., con riguardo ai delitti contestati sub capi nn. 8 ed 11 della rubrica, laddove il
tribunale del riesame ha ritenuto di rilevare nelle conversazioni intercettate la prova del
raggiungimento di accordi per la consegna dello stupefacente; prova ritenuta dal ricorrente
inesistente;
C) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al delitto associativo
contestato sub capo n. 1. Si sostiene nel ricorso che non sussisterebbero gli estremi per
ritenere l’indagato intraneo all’ipotizzata organizzazione criminale, a tal fine non essendo
sufficienti i contestati episodi di compravendita di stupefacenti che non valgono, a giudizio
del ricorrente, a dimostrare la consapevole partecipazione del Barilari all’organizzazione
stessa. Nel caso di specie, si soggiunge nel ricorso, vi sarebbe addirittura la prova contraria,
emergente dalle stesse conversazioni intercettate.

-3- Con motivi aggiunti depositati presso la cancelleria di questa Corte l’ 11 aprile scorso,
il difensore dell’imputato ha eccepito la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 del
d.p.r. n. 309/90 ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla
ritenuta sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico dell’indagato con riguardo
alla partecipazione dello stesso ad un’associazione finalizzata al narcotraffico. Tale
partecipazione non potrebbe ricavarsi, come sostenuto dal giudice del riesame, dal contatto
avuto dal Barilari con Macrì Domenico, indicato quale soggetto partecipe all’organizzazione
capeggiata da Lombardo Giuseppe, nè dalla circostanza che il Barilari abbia in un paio di
occasioni acquistato stupefacente dalla predetta organizzazione, non essendo stata accertata
la costante disponibilità dell’acquirente di acquistare la droga da questa trafficata per
agevolarne l’attività criminosa ed assicurarle il perseguimento del programma delittuoso.
Considerato in diritto.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
-1- Infondate sono le censure dedotte dal difensore del Barilari con il primo motivo del
ricorso principale, concernente l’identificazione dello stesso Barilari quale diretto
interlocutore, con il nome di “Michael”, in diverse conversazioni intercettate.
A tale conclusione, i giudici del riesame sono legittimamente pervenuti alla stregua del
riconoscimento vocale -richiamato nell’annotazione del 12.6.2009, allegata al ricorsoeseguito da agenti di polizia della Questura di Crotone che, dopo avere ascoltato le
conversazioni intercettate nell’ambito del presente procedimento, hanno con sicurezza
identificato l’odierno ricorrente, ad essi ben noto, riconosciuto per il timbro di voce e per il
forte accento dialettale crotonese.
Nessuna incongruenza o travisamento si riscontra nella motivazione dell’ordinanza
impugnata per il fatto (ove anche accertato) che il Barilari, pur indagato nell’operazione
denominata “Eracles”, diretta dalla DDA di Catanzaro, non fosse stato in tale occasione
intercettato. Irrilevante, invero, si presenta detta circostanza, posto che, fosse stato o no
intercettato nell’ambito di detta operazione, certo è che l’odierno ricorrente è stato
riconosciuto, nelle conversazioni captate nel presente procedimento, da personale di PG che
ben lo conosceva per i suoi trascorsi, anche specifici. Nella citata annotazione, invero, è
stato evidenziato che il Barilari (detto “cane”), oltre a registrare numerosi precedenti penali,
anche per associazione a delinquere, è stato indagato dalla squadra mobile di Crotone (alla
quale appartengono gli agenti che hanno eseguito il riconoscimento) ed è stato tratto in
arresto proprio nell’ambito dell’operazione “Eracles”. Circostanze che ancor più attestano la
risalente conoscenza del personaggio da parte degli stessi agenti e la piena attendibilità del
riconoscimento.
Nessun rilievo presentano le ulteriori, sul punto, osservazioni difensive concernenti
l’identificazione del Barilari anche attraverso i contenuti della relazione di servizio del
3.8.2007 della squadra mobile della Questura di Crotone -che segnalava la presenza di tre
persone a bordo di un’auto in sosta davanti all’abitazione dell’odierno ricorrente,
successivamente notate entrare nell’abitazione stessa- e la telefonata di Lombardo Giuseppe
alla Telecom per conoscere il numero di telefono di una macelleria. Si tratta, invero, di

4,

favorisce lo svolgimento dell’intera attività criminale. Situazione non esistente nel caso di
specie.
B) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73 del d.p.r. n. 309/90 e
292 co. 2 cod. proc. pen. con riguardo ai delitti contestati sub capi m -i. 8 ed 11 della rubrica,
in relazione ai quali si sostiene che dalle conversazioni intercettate non emergerebbe un
contesto indiziario di tale gravità da giustificare l’adozione del provvedimento cautelare.

-2- Inammissibili sono le censure formulate dallo stesso difensore, e personalmente dal
Barilari con il secondo dei motivi proposti, con riguardo ai delitti contestati sub capi 8 e 11
della rubrica, in tema di sussistenza della gravità indiziaria.
A tale proposito, il ricorrente, pur avendo formalmente dedotto i vizi di motivazione e di
violazione di legge, nella sostanza si limita a contestare il significato attribuito dal giudice
del riesame al tenore delle conversazioni intercettate e ne sollecita una alternativa
interpretazione, tuttavia non consentita nella sede di legittimità allorchè, come nel caso di
specie, la valutazione proposta dal giudice del merito presenta carattere di piena coerenza
logica (da ultimo, Cass. n. 11794/13).
In realtà, legittimamente il tribunale, dopo attento esame delle conversazioni e degli altri
elementi probatori acquisiti, ha ritenuto, attraverso un iter argomentativo convincente e
coerente sotto il profilo logico, e dunque non censurabile nella sede di legittimità, che
l’oggetto delle conversazioni doveva ritenersi riconducibile ad accordi concernenti la
cessione e l’acquisto di sostanze stupefacenti.
In particolare, quanto all’episodio descritto sub capo 8, il giudice del riesame ha spiegato le
ragioni per le quali ha ritenuto che le trattative intercorse tra il Barilari ed il Lombardo
avevano ad oggetto l’acquisto di sostanza stupefacente e non di partite di vino, come, con
linguaggio depistante, i conversanti hanno tentato di far credere. E che di tale sostanza si
trattasse, lo stesso giudice ha dedotto, da un lato, dal fatto che nessuno degli interlocutori ha
mai avuto interessi di sorta nel commercio del vino, di guisa che i riferimenti ad esso e
addirittura a pregresse forniture dello stesso, erano palesemente privi di significato logico e
strumentali in quanto diretti solo a celare il vero oggetto del commercio; dall’altro, che gli
indagati, e lo stesso Barilari, erano ben noti per pregresse vicende legate al commercio della
droga, tanto che uno di essi, Lombardo Rocco, è stato arrestato nell’agosto del 2007, cioè
proprio nel periodo interessato alle indagini, per detenzione di due chilogrammi di cocaina.
Ciò ad ulteriore conferma di quale fosse, in realtà, l’attività commerciale esercitata dai
soggetti indagati.
Agli argomenti dedotti dai giudici del riesame, che hanno anche richiamato i servizi di
appostamento e di pedinamento dei personaggi indagati, il ricorrente, personalmente e
tramite il difensore, oppone una diversa valutazione dei contenuti delle conversazioni
intercettate, solo parzialmente richiamate, ponendo, peraltro, l’accento su circostanze del
tutto secondarie rispetto al chiaro rilievo accusatorio che tali conversazioni, in buona parte
riportate nell’ordinanza impugnata, chiaramente evidenziano.
Analoghe osservazioni valgono con riguardo ai fatti contestati sub capo 11, in relazione ai
quali il ricorrente altro non oppone che una diversa lettura dei contenuti delle conversazioni
intercettate.
-3- Fondate, viceversa, si presentano le censure concernenti il delitto associativo.

riferimenti privi di valenza, per quanto in questa sede interessa, posto che, ai fini della
rilevanza dell’identificazione, è ben sufficiente il riconoscimento vocale dell’indagato.
Mentre del tutto irrilevante è l’osservazione difensiva secondo cui la libertà di movimenti
che presuppongono i contenuti delle conversazioni intercettate sarebbe incompatibile con il
regime di arresti domiciliari al quale il Barilari era al tempo sottoposto. Ciò ove si consideri,
da un lato, che non sarebbe certo la prima volta che un soggetto in regime di arresti
domiciliari ne viola le prescrizioni, dall’altro, che non necessariamente il “Micheal”
intercettato -cioè il Barilari- doveva materialmente andare a ritirare lo stupefacente ceduto
dal Lombardo, né necessariamente doveva essere lui a portare o a controllare personalmente
“qualche cassa di vino per vedere com’è che così gliela porto al ristorante”; a tali incombenti
avendo potuto evidentemente provvedere un complice.

Il tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza a carico del Barilari di gravi indizi di
colpevolezza della partecipazione dello stesso ad un’associazione criminosa “finalizzata alla
vendita, offerta, cessione, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, detenzione ed
importazione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish”; nell’ambito di detta
associazione, il Barilari è stato individuato, in tesi d’accusa, come soggetto “promotore ed
organizzatore dell’attività delittuosa svolta nella provincia di Crotone”, che manteneva i
contatti con i fratelli Lombardo acquistando periodicamente dagli stessi lo stupefacente poi
immesso sul mercato della provincia crotonese.
Elementi fondanti dell’accusa sono stati essenzialmente rinvenuti nei due episodi di
acquisto di cui sopra si è detto e nei riferimenti, nelle conversazioni intercettate, oltre che
alle operazioni descritte nei capi d’imputazione, anche a pregresse analoghe operazioni di
compravendita portate a termine dall’odierno ricorrente e dal Lombardo.
Orbene, come ha correttamente rilevato il giudice del riesame, la giurisprudenza di questa
Corte è costante nell’affermare il principio secondo cui la condotta di partecipazione ad
un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti deve ritenersi integrata
anche nella costante disponibilità del soggetto all’acquisto delle sostanze da quella trafficate,
poichè ne agevola lo svolgimento dell’attività criminosa e assicura la realizzazione del suo
programma criminoso; ed ancora, il principio secondo cui la partecipazione a tale sodalizio
criminoso può esser desunta anche dal coinvolgimento del soggetto a singoli episodi
criminosi.
Se ciò è certamente vero, è però altrettanto vero che la sussistenza del vincolo associativo
non può prescindere dall’accertamento che tale condotta è posta in essere avvalendosi
continuativamente delle risorse dell’organizzazione, che le condotte concernenti i singoli
episodi di traffico siano tali da evidenziare un ruolo specifico dell’agente, funzionale alla
associazione ed alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, che le stesse siano
inequivocabilmente dimostrative di una non occasionale adesione al sodalizio e che l’agente
operi con la coscienza e volontà di farne parte e di contribuire al suo mantenimento.
Occorre, in definitiva, accertare, alla stregua dei citati principi, che l’acquirente operi in
maniera stabile e continuativa con l’organizzazione che fornisce la droga, avvalendosi delle
risorse della stessa e con la volontà e la consapevolezza di operare in quanto aderente ad un
sodalizio criminale e nell’interesse dello stesso.
Ebbene, sotto il profilo dell’individuazione dell’odierno ricorrente quale partecipe della
organizzazione criminale descritta sub capo n. 1 della rubrica, in quanto stabile acquirente
dello stupefacente oggetto del traffico dalla stessa gestito tramite Lombardo Giuseppe,
l’ordinanza impugnata presenta, a parere della Corte, i rilevati vizi motivazionali in punto di
individuazione degli elementi indiziari ritenuti significativi di detta partecipazione.
In proposito, invero, il giudice del riesame, dopo un generale richiamo ai singoli episodi di
traffico, all’organizzazione del Lombardo che lo gestiva ed a taluni dei responsabili, nel
trattare specificamente la posizione del Barilari, acquirente di talune partite di stupefacente,
ne ha ritenuto l’intraneità alla stessa per il fatto che egli, nelle due occasioni contestate sub
capi 8 e 11, e probabilmente anche in altre precedenti, si è approvvigionato dal gruppo
Lombardo, senza tuttavia indicare i parametri sulla scorta dei quali il ruolo di acquirente
della droga, riconosciuto al Barilari, debba ritenersi trascendere il normale rapporto
venditore-acquirente fino ad assumere quello di partecipe dell’organizzazione criminale del
primo.
Il tribunale, cioè, pur dopo avere richiamato i principi a tale proposito affermati da questa
Corte, non si è, in realtà, con essi confrontato e rapportato, in particolare proprio sul tema
centrale concernente l’individuazione, nel caso di specie, degli elementi indicatori che
autorizzerebbero a sostenere la partecipazione dell’acquirente Barilari al sodalizio del
venditore Lombardo dal quale egli si approvvigionava.

-4- In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente al punto
concernente la partecipazione del Barilari all’associazione contestata al capo n. 1 della
rubrica, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Reggio Calabria.
Per il resto, il ricorso deve essere rigettato.
La cancelleria provvederà a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. del cod. proc. pen.
P.Q.M.

A tal fine, andava verificato quale ruolo, funzionale all’associazione ed alle sue dinamiche
operative e di crescita, l’odierno ricorrente ricopriva all’interno del sodalizio, se ed in che
termini le condotte contestate sono state dallo stesso poste in essere avvalendosi in maniera
continuativa delle risorse dell’organizzazione criminosa in questione, se lo stesso avesse la
piena coscienza, non solo di operare a contatto con un’associazione criminale, ma anche la
coscienza e la volontà di farne concretamente ed attivamente parte. Andava, in sostanza,
verificato, sia pure attraverso l’esame dei singoli episodi di acquisto di stupefacente,
specificamente contestati, se l’acquirente avesse con il fornitore un rapporto talmente
profondo e continuativo da ritenerne la piena coscienza e volontà di operare, non più quale
semplice acquirente della droga, bensì quale partecipe dell’associazione e nell’interesse
della stessa.
A tale attenta e necessaria analisi il tribunale non ha provveduto, essendosi sostanzialmente
limitato a richiamare le singole e specifiche condotte contestate al Barilari ai capi 8 e 9 ed a
ritenere, immotivatamente, che esse fossero espressione, non solo della sussistenza di
rapporti ben più coinvolgenti del semplice rapporto acquirente/venditore, ma anche di una
consapevole adesione dell’indagato al sodalizio criminoso in questione.
In realtà, quando ha tentato di individuare gli elementi indicatori della partecipazione del
Barilari al predetto sodalizio, il giudice del riesame ha fatto riferimento a “movimenti di
gruppo”, a “modalità operative”, al linguaggio convenzionale utilizzato nelle conversazioni
intercettate; cioè a circostanze che non necessariamente devono essere interpretate quali
elementi indicativi della partecipazione, cosciente e volontaria, del Barilari al sodalizio del
Lombardo, piuttosto che della semplice preventiva individuazione, da parte dei contraenti,
delle modalità di acquisto dello stupefacente, idonee a nascondere il vero oggetto del
commercio e ad eludere possibili investigazioni. Mentre generico si presenta il richiamo agli
“elementi probatori pertinenti al capo 35”, del tutto estraneo agli atti in possesso della Corte.
Lo stesso tribunale non ha poi in alcun senso considerato le obiezioni dell’indagato laddove
egli, nel contestare la tesi della sua intraneità al sodalizio facente capo al Lombardo, ha
rilevato come dalle stesse conversazioni intercettate -come riportate nell’ordinanza
impugnata- emergesse, non solo che gli unici contatti con il sodalizio in questione il Barilari
aveva tenuto esclusivamente con lo stesso Lombardo Giuseppe, tranne un’unica occasione
in cui costui era stato contattato da Macrì Domenico, né solo l’assenza di interventi dello
stesso indagato concretamente volti al perseguimento delle finalità del sodalizio, ma anche
che i rapporti tra i due principali, e quasi esclusivi, conversanti non sembravano attestare
solidarietà e contiguità di intenti. Sul punto, nessun intervento chiarificatore vi è stato da
parte del giudice del riesame, che pure ha riportato passi delle conversazioni intercettate che
sembrano indicare anche difficoltà del Lombardo di rintracciare telefonicamente il Barilari,
del quale evidentemente il primo conosceva solo un numero di telefono cellulare, che però il
secondo teneva sempre chiuso e che apriva solo per telefonare lui stesso. Atteggiamento che
effettivamente alimenta dubbi circa la solidità e la continuità dei rapporti tra i due
personaggi e che sembra indicare diffidenza tra soggetti tuttavia ritenuti sodali nel crimine.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente la partecipazione del
ricorrente all’associazione contestata al capo 1, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria.
Rigetta il ricorso nel resto.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell’art. 94 c. 1 ter
disp. att. del c.p.p.

Così deciso in Roma il 12 aprile 2013.

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