Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38147 del 07/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38147 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

Data Udienza: 07/03/2018

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ANDUAR ABDELILM nàto 19106i19R5 CASABLANCA( MAROCCO)

ANOUAR MOHAMMED nato il 02/02/1974 a DOUAR( MAROCCO)

avverso la sentenza del 11/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

N

FATTO E DIRITTO
Abdelilah e Mohammed Anouar, con atti distinti ma di contenuto sovrapponibile,
impugnano personalmente la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei loro confronti
dalla Corte di appello di Palermo; la declaratoria di penale responsabilità degli imputati
riguarda addebiti di lesioni personali, minacce e danneggiamento.
I ricorrenti lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale,
nonché difetto di motivazione, in punto di affermazione della loro colpevolezza: i giudici

delle persone offese, portatrici di interessi contrapposti a quelli degli imputati, tanto più
che in precedenza ai fatti contestati gli stessi Anouar erano rimasti vittime di condotte
violente ad opera delle controparti. Parimenti non considerato sarebbe stato il contributo
di alcuni testimoni indotti dalla difesa.
In ogni caso, per occasionalità del reato, età anagrafica, condizioni di vita e
soggettive (il solo Mohammed Anouar appare gravato da precedenti, comunque remoti e
non specifici), gli imputati avrebbero meritato la concessione delle attenuanti generiche
ed un trattamento sanzionatorio più mite.
I ricorsi debbono ritenersi inammissibili.
La prima censura, infatti, investe profili di merito che non possono essere
últeriormente sindacati in sede di giudizio di legittimità, sollecitando gli imputati una non
consentita rivalutazione delle risultanze probatorie. Si tratta, del resto, di doglianza
manifestamente infondata, atteso che il narrato dei denuncianti, oltre che convergente,
era stato riscontrato da certificazioni mediche e dagli esiti del sopralluogo compiuto dalle
forze,dell’ordine, con la constatazione diretta della vera e propria devastazione realizzata
dagli imputati (che reclamavano il pagamento di un credito di lavoro, pari a sole 40,00
euro). Né può convenirsi sul rilievo che non sarebbe stato dedicato spazio alle
dichiarazioni dei testi della difesa, al contrario richiamate ma solo nei limiti di quanto
riferito (vale a dire, le ragioni di credito presupposte ed i precedenti attriti fra le parti).
In ordine al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la graduazione della pena
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per
fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.,
sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007,
Cilia). Analogamente, «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art.

62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con

motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non
sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata,
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008,

di merito non avrebbero tenuto conto, in particolare, delle discrasie emerse nel racconto

Caridi, Rv 242419). E’ stato altresì affermato che «ai fini della concessione o del diniego
delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli
elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a
determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento
attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione
di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011,
Sermone, Rv 249163).
Nel caso di specie, appare in linea con i principi appena illustrati la decisione dei

condotta, anche in ragione della dimostrata intensità del dolo, sia (per Mohammed
Anouar, condannato a pena più elevata) l’esistenza di due precedenti penali.
Deve infine segnalarsi che il danneggiamento contestato, essendo occorso in un
contesto di violenza e minaccia alle persone, conserva rilievo penale anche all’esito
dell’entrata in vigore dei dd. Igs. nn. 7 e 8 del 2016.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost., sent. n.
186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C
2.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/03/2018.

giudici di merito di valorizzare in chiave negativa sia la notevole offensività della

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