Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38146 del 19/03/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38146 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
CANNIZZARO GAETANO N. IL 23.04.1973
avverso la ordinanza del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ di MESSINA
2013

in data 17 gennaio

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Vito D’Ambrosio che ha chiesto il rigetto del
ricorso. E’ presente l’avvocato Silvestro Salvatore del foro di Messina difensore di fiducia del
ricorrente il quale insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con
ordinanza
in
data
17
gennaio
2013 il Tribunale del riesame di Messina rigettava la
1.
richiesta di riesame avanzata avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare
degli arresti domiciliari emessa il 7 gennaio 2013 dal GIP in relazione al reato pp
dall’art. 589 comma 3 n. 2 c.p.
2. Avverso tale decisione proponeva ricorso a mezzo dei propri difensori il Cannizzaro
deducendo la violazione dell’art. 273 c.p.p. in relazione all’art. 589 comma 3 n. 2 c.p.
ed anche degli artt. 354 e 356 c.p.p. avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui
all’art. 6006 lett. b), c) e d) c.p.p., nonchè la violazione dell’art. 274 c.p.p. in relazione
all’art. 275 c.p.p. con riferimento alle ritenute esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Va premesso in fatto che il presente procedimento prende le mosse dall’investimento
mortale del pedone Stan Liviu Adama ad opera del Cannizzaro che si trovava alla guida
della propria autovettura e che aveva omesso di dare al pedone la dovuta precedenza.
Gli accertamenti medici al sangue ed alle urine rilevavano che il Cannizzaro aveva fatto
uso di sostanze stupefacenti ed alcol, essendo stata rinvenuta la presenza nel sangue di
25301ng/ml di cocaina e nelle urinele_uelíe-grjun tasso alcol emico pari a 0,70 O.
Secondo il ricorrente detti accertamenti sarebbero inutilizzabili per non essere stato lo
stesso avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore. Il provvedimento
impugnato ha respinto tale censura, trattandosi di accertamenti sanitari espletati in
ospedale ai quali il ricorrente si era sottoposto volontariamente.

Data Udienza: 19/03/2013

Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Il motivo è infondato. Come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 26108 del
16/05/2012 , Pesaresi, Rv. 253596 ) sono utilizzabili i risultati del prelievo ematico che
sia stato effettuato presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente
stradale, trattandosi, in tal caso, di elementi di prova acquisiti attraverso la
documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della (eventuale)
mancanza di consenso. È stato così enunciato il seguente e condivisibile principio di
diritto: “i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso
successive ad incidente stradale, e non preordinate a fini di prova della responsabilità
penale, sono utilizzabili per l’accertamento del reato contravvenzionale (nella specie di
guida in stato di ebbrezza), senza che rilevi l’assenza di consenso dell’interessato” (così
Sez. 4, n. 22599/05).
Corretto appare il provvedimento impugnato anche in relazione all’osservazione
difensiva secondo cui le risultanza degli accertamenti medici non sarebbero idonee a
fondare un giudizio di gravità indiziaria in relazione allo stato di intossicazione da uso di
sostanze alcoliche o stupefacenti. Sul punto infatti è stato evidenziato che oltre agli esiti
degli accertamenti suddetti, ” dall’annotazione di P.G. del 4 gennaio 2013 in atti,
emerge che non vi erano segni di frenata sul manto stradale, circostanza che
certamente corrobora il giudizio di gravità indiziaria in ordine allo stato di intossicazione
da sostanze alcoliche e stupefacenti che avevano attenuato le facoltà snsoriali e mentali
del prevenuto”.
Quanto alle esigenze cautelari oggetto del secondo motivo di gravame, il Tribunale ha
fatto, invero, corretta applicazione dell’articolo 274, lettera c), c.p.p. e dei correlati
principi di adeguatezza e di proporzione, richiamando la possibilità di reiterazione della
condotta, desumibile dalle concrete modalità di svolgimento del fatto e la personalità
del Cannizzaro che aveva posto in essere un comportamento altamente imprudente,
“sicchè non è possibile formulare una prognosi positiva circa la capacità di quest’ultimo
di attenersi alle prescrizioni imposte con misure meno afflittive e non custodiali e di
astenersi dal tenere comportamenti simili a quello in contestazione, avvalendosi anche
di veicoli di terze persone”. Si tratta di una valutazione rispettosa del disposto
normativo, giacchè, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione
c),
c.p.p. delinea un duplice
di reati della stessa indole, l’articolo 274, lettera
parametro valutativo, costituito dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla
personalità dell’indagato o dell’imputato, che non può essere censurata nel merito in
ragione dei limiti del giudizio di legittimità.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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