Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38145 del 19/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 38145 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
DI SERIO PASQUALE N. IL 20.07.1979
avverso la ordinanza del TRIBUNALE DEL RIESAME DI ROMA in data 11 dicembre 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Vito D’Ambrosio che ha chiesto il rigetto del
ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 11 dicembre 2012 il Tribunale del riesame di Roma rigettava
l’appello proposto da Di Serio Pasquale avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di
Civitavecchia con cui era stata rigettata l’istanza di dissequestro di autovettura FERRARI
348 B (targata CW294NZ), avanzata da Di Serio Pasquale.
2. Avverso tale decisione proponeva ricorso a mezzo del proprio difensore il Di Serio
chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata per la violazione dell’art. 606
comma 1 per erronea applicazione dell’art. 12 sexies del decreto legge n. 306 del 1992,
nonché per mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativamente alla
provenienza del bene ed alle ragioni della disponibilità dello stesso
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il Tribunale di Civitavecchia con ordinanza del 5 marzo 2012, in accoglimento della
richiesta del PM) ha disposto il sequestro preventivo della autovettura FERRARI 348 B di
proprietà del Di Serio, indagato per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 e 648
c.p.
Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l’appello.
Osserva la Corte: a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza emessa dal
tribunale in sede di riesame del provvedimento in materia di sequestro preventivo, è
proponibile ricorso per cassazione, esclusivamente per violazione di legge; sulla scorta
di un ben noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, è qualificata tale per
violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (che impone l’obbligo della motivazione anche
per le ordinanze) anche il “difetto assoluto di motivazione” o “la mera apparenza” della
motivazione, ma non – certamente – la “manifesta illogicità della motivazione”.

Data Udienza: 19/03/2013

L’applicazione, in sede cautelare, dei precetti dettati dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies non può che basarsi su ” di una valutazione indiziaria circa la sussistenza del
fumus commissi delicti e di un accertamento provvisorio sulla sproporzione dei beni”,
attesi i limiti dell’acquisizione degli elementi di convincimento e della valutazione degli
stessi, propria dei procedimenti a cognitio summaria ai quali appartiene anche quello di
riesame dei provvedimenti cautelari reali. Ritiene il Collegio opportuno sottolineare che
il Tribunale del riesame, con motivazione saldamente ancorata agli specifici elementi
emergenti dagli atti (e quindi tale, in concreto, da soddisfare quanto prescritto dall’art.
125 cod. proc. pen.) ed in linea con l’interpretazione del disposto dell’art. 12 – sexies
resa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6 n. 5452 del 12 gennaio 2010,
Mancin) , ha proceduto ad esaminare la documentazione prodotta ritenendola inidonea
a modificare la valutazione in ordine alla sproporzione tra il reddito del Di Serio ed il
valore del bene oggetto del sequestro
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso,
riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186),
consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e
di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle
ammende.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

ds-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA