Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38144 del 07/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38144 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

Data Udienza: 07/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL KATAN MOHAMED nato il 24/11/1973 a EL MENOUFIA( EGITTO)

avverso la sentenza del 26/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHEL;

ir

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Mohamed El Katan ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Milano. L’imputato risulta
essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 477 e 482
cod. pen., in ordine alla falsificazione di una carta di identità.
Con l’odierno ricorso si lamentano violazione di legge e vizi della motivazione della

il documento suddetto dovesse ritenersi palesemente falso, financo formato con l’uso di
una carta “scadente” – avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto dell’art. 49 cod.
pen., in difetto di una reale offensività della condotta.
Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Infatti, le doglianze mosse nell’interesse dell’imputato riproducono ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e per costante giurisprudenza il
difetto di specificità del motivo – rilevante ai sensi dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. –

■ia apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a
norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità
dell’impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo). Già in
precedenza, e nello stesso senso, si era rilevato che «è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Cass., Sez.
VI, n. 20377 dell’11/03/2009, Arnone, Rv 243838).
La Corte territoriale, in particolare, risulta avere già spiegato che può discutersi di
falso grossolano solo al cospetto di una contraffazione ictu ocu/i percepibile da una
generalità di persone, mentre la carta d’identità in sequestro doveva considerarsi
Certamente idonea a trarre in inganno chiunque non fosse dotato di particolari
competenze e/o esperienza in materia.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,

segue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi
dedotti.

f

sentenza impugnata, dal momento che – emergendo dall’istruttoria dibattimentale come

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 07/03/2018.

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