Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38144 del 05/03/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38144 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
MACCOLINI GIANLUCA N. IL 03.11.1958
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI FIRENZE in data 5 ottobre 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
viste le conclusioni del PG in persona del dott. Tindari Baglione che ha chiesto il rigetto del
ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 5 ottobre 2012 il Tribunale di Firenze applicava
a Maccolini Gianluca ! imputato del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186
et
cou4,ca-Lotatti
comma 2 lett. c) e 2 sexies del codice della strada, eg
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso persohaimente il Maccolini deducendo com ie
unico motivo di gravame la questione di costituzionalità della norma incriminatrice di cui
sopra in relazione all’art. 3 della costituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Invero va rilevato che con l’unico motivo
è stata proposta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 comma 2 lett. c)
e comma 9 bis del nuovo codice della strada. Non vi è dubbio che, qualora manchi la
contemporanea impugnazione del capo e del punto della sentenza di merito, la
questione di legittimità costituzionale di una norma diventa irrilevante nel giudizio di
Cassazione, in quanto la decisione sui capi e sui punti regolati dalla norma di
riferimento è divenuta irrevocabile per non essere stati oggetto del ricorso (cfr.
Sentenza n. 543 del 07/12/2004 , Zambara, Rv. 230809 ;Cass. sez. 1 n. 747 del
9/7/2003, proc. Chionetti; Cass. sez. 1^ 29/9/1997, proc. Messina, rv. 208.976).
Pertanto – trattandosi di questione di legittimità costituzionale priva di rilevanza in
quanto non collegata alla “ratio decidendi” – il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 300,00 a favore della cassa delle ammende ex art.
616 c.p.p., non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso
(Corte Cost. sent. n. 186/2000
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Data Udienza: 05/03/2013
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2013
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE ESTENSORE