Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38143 del 07/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38143 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUORTO ALFONSO nato il 28/07/1975 a NAPOLI
avverso la sentenza del 08/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHEL;
Data Udienza: 07/03/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Alfonso Puorto ricorre avverso la sentenza emessa nei confronti del
suo assistito, 1’08/02/2017, dalla Corte di appello di Milano: la declaratoria di. penale
responsabilità dell’imputato riguarda un addebito ex art. 455 cod. pen.
Nell’odierno ricorso si lamentano carenze motivazionali della sentenza impugnata,
nonché violazione dell’art. 133 cod. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio: i giudici
di merito avrebbero contraddittoriamente valorizzato i precedenti del Puorto ai fini
riconoscimento in favore del prevenuto delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Va infatti premesso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che,
nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.
eass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Non si vede, comunque, perché
debba intendersi precluso, in vista dell’irrogazione di un trattamento sanzionatorio
realmente proporzionato all’addebito, ritenere un fatto-reato indicativo di perdurante e
maggiorata pericolosità sociale dell’autore, rispetto a pregresse condanne, pur reputando
lo stesso soggetto (in presenza di altri elementi, positivamente valutabili) meritevole
delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., vieppiù se da considerare equivalenti alla
ritenuta recidiva. Va del resto ricordato che, in punto di giudizio di bilanciamento, le
Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato come le relative statuizioni, implicando
una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggano al sindacato di
legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano
sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la
soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010,
Contaldo).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n.
186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C
2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
dell’applicazione della recidiva, nel contempo ritenendoli tuttavia non ostativi al
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/03/2018.