Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38140 del 07/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38140 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAJRO ARBEN nato il 26/02/1976 a DEBAR( MACEDONIA)

avverso la sentenza del 12/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 07/03/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Arben Bajro ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Milano; la
declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di minaccia e lesioni
personali. Secondo l’assunto accusatorio, egli colpì e minacciò la titolare di un bar, per
poi ferire ancor più gravemente il marito della donna, intervenuto per soccorrerla, solo
perché i due coniugi avevano cercato di fermarne le intemperanze all’indirizzo di un altro

La difesa lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata, rappresentando
dhe nel caso di specie la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le
risultanze probatorie, limitandosi a richiamare apoditticamente le argomentazioni del
giudice di primo grado e non tenendo conto delle pur evidenziate contraddizioni emerse
dal narrato delle persone offese. Analoghe censure vengono rivolte alla decisione di
merito in punto di trattamento sanzionatorio, anche a proposito della negazione delle
circostanze attenuanti generiche (malgrado la condotta collaborativa dell’imputato e la
sostanziale tenuità dei fatti in rubrica).
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi.
In primo luogo, le doglianze afferenti la contestata responsabilità del ricorrente
investono profili di puro merito, non ulteriormente sindacabili in questa sede
(considerando, peraltro, che ci si trova al cospetto di una doppia, conforme affermazione
di colpevolezza). Del resto, la responsabilità del prevenuto appare affermata non solo
sulla base delle deposizioni dei soggetti da lui violentemente percossi, ma anche delle
dichiarazioni di almeno un teste presente allo svolgersi dell’accaduto (colui che reclamava
una vincita ai videogiochi: v. pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata), oltre
Che da certificazioni mediche pacificamente idonee a riscontrare la versione accusatoria.
Va poi ricordato che, per costante giurisprudenza di legittimità, «la graduazione
della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze
aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.
132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,
miri ad una nuova valutazione della congruità della pena» (Cass., Sez. III, n. 1182/2008
del 1°7/10/2007, Cilia, Rv 238851). Analogamente, «la sussistenza di circostanze
attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può
essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della
propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato» (Cass., Sez.
VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). E’ stato altresì affermato ch ai fini

avventore, al quale stava contestando una vincita al “videopoker”.

della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può
limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che
ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché
anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed
alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n.
3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
Nel caso di specie, appare in linea con i principi appena illustrati la decisione dei
giudici di merito di fondare le proprie determinazioni, in punto di trattamento

della sua condotta.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione

della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/03/2018.

sanzionatorio, sulla pluralità dei precedenti penali dell’imputato e sull’assoluta gratuità

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