Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3814 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3814 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEFEROVIC ROMANO N. IL 16/08/1977
avverso la sentenza n. 56/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del
22/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo :
2.1. La violazione di legge per non avere il giudice di primo grado rinviato l’udienza
del 7\10\2010 per legittimo impedimento del difensore;
2.2. la insufficienza della motivazione della sentenza in ordine alla affermazione della
penale responsabilità.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. In ordine alla doglianza di natura processale, va evidenziato che la corte di
merito, con congrua motivazione, ha rimarcato come all’udienza del 24 giugno 2010 il
processo, presente il difensore, era stato rinviato al 7 ottobre. In prossimità
dell’udienza era stata fatta pervenire un’istanza di ulteriore rinvio, senza però alcuna
giustificazione circa la priorità degli altri impegni professionali e senza indicare le
ragioni della impossibilità di una sostituzione. Consegue da ciò che legittimamente il
tribunale ha rigettato la richiesta di rinvio.
3.2. Quanto alle censure all’affermazione della penale responsabilità, le doglienza
formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p. e
fondate su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
Invero le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso
rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della
vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della
sentenza impugnata (basata sul rinvenimento di una impronta digitale dell’imputato sul
luogo del delitto, non altrimenti giustificabile) che regge al sindacato di legittimità, non
apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che
soli, potrebbero qui avere rilievo.
Invero, premesso che il giudice di legittimità non deve ripetere l’esperienza cognitiva
del giudice di merito, ma valutare la coerenza del ragionamento probatorio di
quest’ultimo, va osservato che nel caso di specie, come detto, la sentenza che afferma
la responsabilità dell’imputato non palesa alcuna illogicità manifesta.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di Seferovic
Romano per il furto aggravato di una bobina di rame di mt. 1.462, sottratta dalla
stazione ferroviaria di Ala, dopo effrazione di cancelli e vetrate (acc. in Ala -TN- il
18\4\2007). Veniva anche confermata la pena inflitta di anni 2 e mesi 4 di reclusione
ed C 1.000= di multa.

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