Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38138 del 07/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38138 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CICUTO MASSIMO nato il 02/02/1971 a SONDRIO

avverso la sentenza del 13/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 07/03/2018

FATTO E DIRITTO

Massimo Cicuto ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Milano; la declaratoria di
penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di lesioni personali.
Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza

mai tenuto in mano un coltellino (come ipotizzato in rubrica): mancherebbe dunque la
prova della sua responsabilità.
Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo di doglianza.
La Corte territoriale ha infatti già chiarito che il non aver percepito l’uso di un
coltello da parte di chi ebbe ad assistere all’episodio delittuoso (trattandosi, comunque, di
un oggetto assai piccolo di dimensioni) non esclude affatto che un’arma del genere fosse
davvero in mano al Cicuto: tanto più che la certificazione medica in atti, riscontrando la
ricostruzione offerta dalla persona offesa, dà contezza di una indiscutibile ferita da taglio.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichi a ra inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 07/03/2018.

impugnata, sostenendo che le testimonianze acquisite avevano escluso che egli avesse

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