Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38135 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38135 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BAJRIC ANDREA nato il 01/08/1991 a VERONA
BAJRIC PASO nato il 02/02/1961

avverso la sentenza del 21/03/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 07/03/2018

FATTO E DIRITTO
Andrea e Paso Bajric, con atto unico da loro personalmente sottoscritto, ricorrono
per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei suddetti
dalla Corte di appello di Venezia; la declaratoria di penale responsabilità degli imputati
riguarda un addebito di concorso in furto pluriaggravato.
Nell’atto di impugnazione si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale, nonché difetto di motivazione, in punto di affermazione della penale

degli stessi nei fatti in rubrica, quanto meno in ordine alla loro consapevolezza della
condotta realizzata immediatamente prima dagli altri due soggetti che furono controllati a
bordo della stessa auto su cui essi viaggiavano.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
La censura proposta, infatti, investe profili di merito che non possono essere
ulteriormente sindacati in sede di giudizio di legittimità. Si tratta, del resto, di censura
manifestamente infondata, atteso che i due Bajric furono sorpresi a bordo di una vettura,
della quale occupavano i sedili anteriori: vettura sulla quale le persone offese dal reato
contestato videro salire – sui sedili posteriori – altri due individui che, immediatamente
prima, avevano materialmente commesso il furto

de quo.

Nell’abitacolo della stessa

auto, controllata di lì a pochi minuti, si rinvenne peraltro la refurtiva.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle ‘spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost., sent. n.
186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C
2.000,00 ciascuno, così equitativannente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
Processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/03/2018.

responsabilità dei ricorrenti: non sarebbe stato dimostrato, infatti, il reale coinvolgimento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA