Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38133 del 28/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 38133 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BELLABARBA PAOLO nato a LIVORNO il 24/07/1968
BELLABARBA FEDERICO nato a LIVORNO il 18/04/1970

avverso la sentenza del 27/05/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente ROSA PEZZULLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA
LOY
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
udito il difensore

Data Udienza: 28/05/2018

Ritenuto in fatto
1.Con sentenza del 27 maggio 2016 la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del
Tribunale di Livorno con la quale Bellabarba Paolo e Bellabarba Federico erano stati condannati
alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda ciascuno, per il reato di cui agli artt. 110 e 137,
comma 1 bis, del D.Lgvo n. 385/1993 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso ed in tempi diversi, agendo in concorso tra di loro, nella qualità di amministratori e
legali rappresentanti della società Gaetano Bellabarba & Co. s.r.I., al fine di ottenere

banche notizie o dati falsi sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.
2. In particolare, agli imputati era stata contestata la condotta dell’aver presentato alle
banche cinque fatture, emesse dal 15.9.2009 al 31.8.2010, per un importo complessivo di
oltre euro 1.250.000,00, poco dopo annullate da note di credito e successivamente di nuovo
emesse per accedere ancora al credito bancario, condotta questa integrante il reato di
mendacio bancario; invero la presentazione alla banca di documenti contabili nei quali era
LuLu

LbP1)Sid,

contrariamente al vero, l’esistenza di crediti commerciali, di cui, invece, ia

società non era titolare, significava comunicare alla banca notizie false sulla situazione
economica della società, al fine di ottenere l’anticipazione degli importi esposti nelle fatture
stesse, vale a dire concessioni di credito.
3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo
del loro difensore di fiducia, lamentando:
-con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) ed e)
c.p.p., per contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge penale con
riguardo all’art. 137, comma 1

bis, del D. Lgs. nr. 385/1993, in relazione all’integrazione

dell’elemento oggettivo della fattispecie contestata; la sentenza impugnata è illogica, laddove
evidenzia che due fatture, la n. 448 e quella n. 449, sono relative a crediti commerciali
inesistenti e dall’altro evidenzia che per gli stessi importi venivano emesse fatture
verosimilmente pagate dal cliente, trattandosi, infatti, di fatture che, pur stornate, sono
riferibili a crediti commerciali effettivamente esistenti, tanto da essere di lì a poco
puntualmente liquidati; trattandosi, dunque, di crediti commerciali rivelatisi esistenti, difetta la
mendace rappresentazione dell’ “intera situazione patrimoniale” dell’impresa, non potendo
ritenersi sussistente la condotta tipica, così come prevista dall’art. 137 del D. Lgs. n.
385/1993;
-con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p.,
per assenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e
della sospensione condizionale della pena nei confronti degli imputati.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili, siccome manifestamente infondati.

1

concessioni di credito per l’azienda da essi amministrata, fornivano dolosamente a varie

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione e
l’assenza dell’elemento oggettivo del reato in contestazione, non si confronta compiutamente
con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi ad estrapolare un singolo passaggio
della motivazione da un contesto più ampio.
1.1. La Corte territoriale, invero, dopo aver evidenziato che erroneamente il primo giudice
aveva irrogato la pena dell’ammenda, pur essendo un delitto il reato di cui alla prima parte
dell’art. 137, comma 1 bis, del D.Lgvo n. 385/1993, contestato agli imputati, ha rilevato in

contestazione da parte della difesa:
– che gli imputati avevano presentato reiteratamente alle banche fatture attive, poco dopo
annullate da note di credito e successivamente di nuovo emesse per accedere ancora al
credito bancario, e specificamente cinque fatture emesse dal 15.9.2009 al 31.8.2010, per un
importo complessivo di oltre C 1.250.000,00, delle quali, alle prime due ( n. 448 e n.449),
dell’importo ciascuna di C 253.446,50, oltre Iva, seguiva in data 30.9.2009 una nota di
credito, con la quale entrambe venivano stornate (l’emissione era rivolta ad ottenere lo sconto
bancario, ma veniva effettuato, poi, lo storno in quanto il cliente non aveva ancora pagato);
– che per la stessa operazione venivano, poi, emesse due fatture degli stessi importi in data
22.12.2009 e 26.2.2010 (verosimilmente pagate dal cliente perché non oggetto di storno
c u rr. s i,, (7 ) ;
– che in data 31.8.2010 veniva emessa la fattura n. 407, sempre per l’importo di C 253.446,50,
seguita nella stessa giornata dall’emissione di nota di credito relativa.
1.2. In tale contesto i giudici di merito hanno, senza illogicità, ritenuto che la presentazione
reiterata di fatture, all’apparenza plurime, ma attinenti in realtà ad una sola operazione,
(perché seguite da operazioni di storno), come avvenuto nella fattispecie, costituiscono una
rappresentazione mendace della situazione economica dell’impresa richiedente l’anticipo,
facendo apparire un giro d’affari maggiore del reale, in base alle fatture suddette n. 448, 449
e 407.
1.3. Il ricorrente ha contestato specificamente l’argomentazione, con la quale i giudici
d’appello hanno ritenuto integrato il reato in contestazione, pur dando essi atto che le fatture
emesse il 22.12.2009 ed il 26.2.2010 furono verosimilmente pagate dal cliente, perché non
uggeito ji blurii0 successivo, argomentazione questa dalla quale invece cluviebbe deduisi che

le fatture non afferivano a crediti inesistenti.
Tale censura non coglie nel segno.
1.3.1. Invero l’art. 137, comma 1

bis, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (comma

aggiunto dall’art. 33 della legge 262 del 28-12-2005 e, poi modificato dall’art. 8 del DLgs
141 del 2010) stabilisce, nella prima parte, che, salvo che il fatto costituisca reato più grave,
chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di
mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una
banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o
2

fatto, sulla base di quanto evidenziato dalla sentenza di primo grado, non oggetto di

finanziaria delle aziende, comunque, interessate alla concessione del credito, è punito con la
reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000.
1.3.2. Questa Corte ha già osservato che il reato di mendacio bancario, di cui alla suddetta
disposizione – sanzionando la violazione dell’obbligo giuridico di fornire informazioni veritiere
sulla situazione economica di colui che intende ottenere concessioni di credito per sé o per le
aziende che amministra, indipendentemente dalla effettiva concessione del credito (evenienza
al verificarsi della quale potrebbero configurarsi altri reati, come, ad esempio, la truffa),

ed istituto bancario – ha natura di reato di pericolo (Sez. 3, n. 3640 del 08/01/2014).
In particolare, il dovere di corretta ostensione agli istituti bancari delle informazioni sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto che intenda ottenere concessioni
di credito per sé o per le aziende che amministra, ha una portata ampia e ricomprende ogni
dato significativo sulle condizioni patrimoniali del richiedente, ivi comprese quelle relative al
volume di affari o alla liquidità disponibile (Sez. 3, n. 3640 del 08/01/2014).
1.3.3. Non è necessario, poi, ai fini della configurazione del reato, che il mendacio debba
riguardare la “complessiva” situazione patrimoniale aziendale, sulla base altresì dei documenti
che formalmente danno la possibilità ai terzi di conoscere dell’andamento della società (bilanci,
situazioni patrimoniali, ecc.), atteso che il reato intende perseguire chi fornisce dolosamente
ad una banca notizie o dati falsi sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria
dell’azienda, comunque, interessata alla concessione del credito, senza precisare il veicolo
attraverso il quale tali dati o notizie vengono forniti alle banche, né che l’informazione debba
essere completa su ogni aspetto della vita della società.
1.3.4 Si presenta senz’altro rilevante -in relazione al reato in contestazione- l’informazione alle
banche riguardante il volume di affari e gli introiti della società: all’uopo, l’aver gli imputati
prodotto plurime fatture relative alla medesima operazione, seguite da storni e note di credito
per importi ingenti, ha avuto all’evidenza la finalità di ingenerare nell’istituto bancario la
convinzione della “floridezza” della situazione della società, “gonfiando” per così dire il volume
di affari e gli introiti, in relazione specificamente alle fatture n. 448, 449 del 15.9.2009 e 407
del 31.8.2010.
1.3.5. La circostanza che probabilmente un’operazione giustificante l’emissione delle fatture
del 22.12.2009 e 26.2.2010 esistesse, non esclude il mendacio posto in essere dall’imputato,
atteso che l’emissione delle prime due fatture (nel settembre 2009) diverso tempo prima delle
successive (dicembre 2009 e febbraio 2010), dà conto del fatto che non ricorrevano i
presupposti per emetterle, risultando falsato, dunque, il dato relativo alla situazione economica
cipile società al momento della presentazione all’istituto bancario di quelle fatti ire
1.3.6. La rappresentazione di una falsa situazione relativa alla società, pertanto, deve dirsi
ricorrente anche quando vengono emesse fatture attestanti falsamente l’ esistenza di crediti in
favore della società che in effetti non risultano ancora maturati e, ciò nonostante, vengano
indicati come risorsa economica utile. Sul punto, va ribadito il principio già affermato da questa
3

assicurando una tutela anticipata della correttezza e lealtà nei rapporti intercorrenti tra agente

Corte secondo cui l’espressione “situazione economica, patrimoniale e finanziaria” utilizzata
dal legislatore ha una portata estremamente ampia, che consente di ricomprendervi ogni dato
significativo sulle condizioni patrimoniali di colui che richiede concessioni di credito, ivi
comprese le informazioni sul volume di affari o la liquidità disponibile (Sez. 3, n. 3640 del
08/01/2014).
3. In definitiva, i ricorsi degli imputati vanno dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno
condannati al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di

ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare per ciascuno in Euro
2000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente estensore

COSI deciso in Roma 28.5.2018

Corte Suprema di Cassazione
Sez. V^ Penale
Dgyositata in Cancelleria
Roma,
AGO, 2019

s ezzullon
,c_

inammissibilità riconducibile a colpa dei ricorrenti al versamento, a favore della cassa delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA