Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38132 del 28/05/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38132 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LIGAS ANDREA nato a LANUSEI il 04/06/1974

avverso la sentenza del 02/10/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA
LOY
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
udito il difensore
LA DIFESA SI RIPORTA AL RICORSO

Data Udienza: 28/05/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 2-10-2017 la Corte d’appello di Cagliari, riduceva la pena inflitta a Ligas
Andrea a mesi due di reclusione per il delitto di violenza privata nella forma consumata, come
ritenuto nella sentenza di primo grado, nonostante il richiamo nell’imputazione all’art. 56 c.p.,
e, quindi, al delitto nella forma tentata.
1.1 Al Ligas era stata contestata la condotta descritta in imputazione dell’aver bloccato con
violenza con la propria autovettura quella di Mucelli Filippo, così impedendogli di proseguire la

frase: “se vi mettete in mezzo per l’acquisto di quel terreno entro nel vostro capannone e vi
uccido le capre. Se vai in quel terreno te ne vai con le gambe rotte”.
1.2. La Corte territoriale, in particolare, confermava la sentenza di primo grado, quanto alla
responsabilità penale dell’imputato, ritenendo il riferimento all’art. 56 c.p., contenuto
nell’imputazione, un semplice refuso, atteso che nella stessa era contestato con estrema
chiarezza un episodio di violenza privata consumata, per la violenta interruzione della marcia
del Mucelli, fatto in ordine al quale l’imputato aveva potuto difendersi adeguatamente, fra
l’altro, sottoponendo la persona offesa a specifiche domande nel corso dell’esame
dibattimentale.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del
suo difensore di fiducia, lamentando:
-con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, comma primo, lett. c) c.p.p., in
relazione agli artt. 521, 522, e 178, comma primo, lett. c) c.p.p.; più precisamente il fatto
ricostruito dai giudici di merito risulta diverso da quello contestato, in quanto l’interruzione
della marcia dell’autovettura del Mucelli era effettivamente menzionata nel capo di
imputazione, ma esclusivamente nella sua dimensione di atto idoneo e univocamente diretto,
congiuntamente alla minaccia, ad indurre la persona offesa a cessare ogni trattativa per
l’acquisto del terreno conteso, come del resto si ricaverebbe dalla contestazione dell’art. 81
c.p.; pertanto, l’elisione in sede decisoria del riferimento all’art. 56 c.p. ha leso in concreto il
diritto di difesa dell’imputato, determinando pure la violazione dei principi espressi dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Drassich ed accolti dalla giurisprudenza di
legittimità; inoltre, la sentenza impugnata appare censurabile, atteso che la riqualificazione da
delitto tentato a delitto consumato ha avuto ripercussioni sulla determinazione della pena, oltre
che sugli strumenti di difesa;
-n:m il gecondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, !ett. e)

r n r,

per travisamento della prova e violazione dei criteri legali di valutazione di essa; invero, al
Ligas risultano addebitati due episodi legati dalla continuazione (violenza e minaccia),
considerati un unico fatto, tanto che nessun rilievo avrebbe la circostanza che la minaccia
sarebbe rimasta priva di seguito, perché intervenuta quando la persona offesa era stata già
fermata dal Ligas; tale argomentazione, tuttavia, appare illogica, in quanto non si comprende
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marcia e, successivamente, dell’essersi avvicinato al Mucelli, proferendo nei suoi confronti la

in base a quale regola di giudizio possa ritenersi irrilevante una minaccia proferita
contestualmente o immediatamente dopo una violenza privata consumata; nel caso in cui si
fosse mantenuta la struttura originale del capo di imputazione, l’assenza di evento e la sua
inidoneità a costringere la persona offesa avrebbe portato alla riforma della sentenza essendo
il fatto privo di rilevanza penale; la Corte territoriale ha omesso di considerare nel suo
complesso la condotta tenuta dal ricorrente e le concrete circostanze del fatto e di motivare in
merito ai rilievi sollevati in ordine all’elemento psicologico del reato;

agli artt. 62 bis e 133 c.p. e 125 e 546 c.p.p., atteso che per giustificare il diniego delle
circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale non poteva limitarsi alla enunciazione
pura e semplice della capacità a delinquere e dei precedenti penali, dovendo tenere in conto la
risalenza nel tempo degli stessi, il positivo percorso di reinserimento intrapreso, nonché
l’assenza di gravità del fatto ritenuto in sentenza; inoltre, risulta omessa la motivazione su
un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, depositata dal difensore, ciaiia quaie
risultavano una serie di elementi positivi idonei ad incidere sulla valutazione del giudice.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, siccome generico in più punti e, comunque, manifestamente
infondato.
1.Con il primo motivo di ricorso l’imputato ripropone la medesima censura sviluppata in
appello- circa la violazione degli artt. 521, 522 c.p.p., essendo stata ritenuta dal primo giudice
l’ipotesi di violenza privata consumata, piuttosto che tentata, come emergente dal riferimento
all’art. 56 c.p.p., contenuto nell’imputazione- censura in merito alla quale i giudici d’appello
hanno dato risposta immune da vizi. Invero, la sentenza impugnata ha fatto corretta
applicazione dei principi, secondo i quali non sussiste la violazione del principio di correlazione
tra accusa e sentenza, ex art. 521 cod. proc. pen., quando non ricorre una trasformazione
radicale del fatto addebitato, tale da determinare incertezza sull’oggetto dell’imputazione, con
conseguente pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 5, n. 21226 del 15/09/2016), ossia
quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre
l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza,

(Sez. 2, n. 18729 del

14/04/2016).
Nella fattispecie, comunque, come evidenziato dai giudici d’appello, il fatto

descritto in

imputazione è proprio quello per il quale vi è stata condanna e risulta chiaramente integrare
un episodio di violenza privata consumata, alla luce di quanto esattamente riferito dalla p.o.
Mucelli Filippo, in ordine al quale l’imputato ha potuto difendersi adeguatamente sottoponendo,
peraltro, la p.o. a specifiche domande in dibattimento. La condanna, dunque, per il reato
consumato non è avvenuta a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa, ai sensi degli artt.
111, comma 3, della Costituzione e 6, comma 3, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – come interpretato dalla Corte Europea Diritti

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-con il terzo motivo, la violazione dell’art. 606, comma primo, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione

dell’Uomo nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia – essendo stato pienamente
instaurato in primo grado il contraddittorio tra le parti sul fatto addebitato al Ligas.
1.1.In ogni caso, l’attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica
diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod.
proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi
decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibde, e,
comunque, l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di

1.2. La circostanza che il capo di imputazione contenesse anche riferimenti specifici ad una
minaccia nei confronti della p.o., quando già si era consumata la fattispecie criminosa di
violenza privata in contestazione, non potrebbe comunque incidere sulla qualificazione del fatto
per il quale l’imputato ha riportato condanna. Invero, in tema di correlazione tra accusa e
sentenza, non è configurabile la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. qualora
nell’imputazione figurino elementi di fatto “sovrabbondanti” rispetto al paradigma della norma
incriminatrice e l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di
interloquire, conformemente all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU

(Sez.

2, n. 5260 del

24/01/2017, Rv. 269666).
1.2. In cierinitiva, sulla base di quanto sopra evidenziato, può essere affermato, in relazione

alla fattispecie in esame, il principio secondo il quale non sussiste violazione dell’art. 521 cod.
proc. pen., e dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU ove il primo giudice- verificata la
riconducibilità del fatto, esattamente contestato, alla fattispecie tentata e non consumata abbia
condannato l’imputato per tale ultima ipotesi, consentendo alle parti, nell’espletamento altresì
dei mezzi di prova, ampia possibilità di contraddittorio, laddove il riferimento all’art. 56 c.p.
contenuto nell’imputazione risulti chiaramente ultroneo, assimilabile in sostanza ad un refuso.
1.3. Alla stregua di tali precisazioni non può ritenersi che l’elisione in sede decisoria del
riferimento all’art. 56 c.p. abbia leso il diritto di difesa dell’imputato e che tale elisione abbia
determinato ripercussioni sulla determinazione della pena, atteso che la ricorrenza dell’ipotesi
delittuosa consumata, piuttosto che tentata, costituiva, comunque, uno degli epiloghi decisori
pienamente prevedibili.
2. Il secondo motivo di ricorso si presenta generico e, comunque, manifestamente infondato,
laddove il ricorrente deduce non essere condivisibile la regola di giudizio, secondo la quale una
minaccia proferita contestualmente o immediatamente dopo una violenza privata consumata
sarebbe irrilevante anche in relazione alla contestazione in imputazione dell’art. 81 c.p.. Sul
punto – a prescindere dal rilievo che non si comprende compiutamente l’interesse del
ricorrente ad assumere la rilevanza penale in sé della minaccia descritta in imputazione- deve
osservarsi come la Corte territoriale, condividendo le valutazioni del Tribunale, abbia messo in
risalto non illogicamente l’unicità dell’episodio e che la minaccia fosse solo l’esplicazione
verbale del comportamento violento dell’imputato di interruzione della marcia del Mucelli.

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interloquire in ordine alla stessa (Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017).

2.1 Del pari generica si presenta la deduzione circa la mancata risposta della Corte territoriale
ai motivi di appello riguardanti l’elemento psicologico, non indicando esattamente il ricorrente
quale deduzione specifica sarebbe stata tralasciata dai giudici d’appello a fronte della violenta
condotta serbata di interruzione della marcia del Mucelli.
3. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso in merito al trattamento
sanzionatorio. Ed invero, la Corte territoriale, con motivazione immune da censura, ha ritenuto
che l’entità della pena e la mancata applicazione delle attenuanti generiche si giustificano nella

condanne riportate dallo stesso per reati connotati dall’uso di violenza. Sul punto, è sufficiente
evidenziare che la graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito,
che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.
132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione

(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013).
3.1.Per quanto concerne la mancata valutazione della Corte territoriale del provvedimento del
Tribunale di sorveglianza depositato in udienza, del tutto generica si presenta tale deduzione e,
comunque, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola
deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante
rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione
della pena.
4. In definitiva, il ricorso dell’ imputato va dichiarato inammissibile ed il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente stesso al versamento, a favore della cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare per ciascuno in Euro
2000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

fattispecie in relazione alla notevole capacità a delinquere dell’imputato e delle diverse

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