Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38132 del 02/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 38132 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BATAH ABDERRAHIM N. IL 21/02/1968
avverso la sentenza n. 1648/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
16/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. troche ha concluso per ,-() 2-p

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 02/07/2013

13 Batah A.

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Cremona, a seguito di giudizio abbreviato, ha affermato
la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte
d’appello di Brescia che ha concesso l’attenuante di cui al quinto comma dello

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio
della motivazione quanto alla sua individuazione quale responsabile delle
condotte illecite. In particolare si censura la testimonianza indiretta di polizia
giudiziaria afferente all’attività svolta da un interprete non meglio identificato che
ha attribuito al ricorrente la voce di uno dei soggetti monitorati intercettandone
l’utenza telefonica. L’irritualità dell’atto ne avrebbe impedito l’utilizzazione anche
nell’ambito del giudizio abbreviato e soprattutto tale dichiarazione non è
adeguatamente corroborata. A tale riguardo, comunque, è troppo lieve
l’argomento aggiuntivo connesso all’identificazione, desunto dalla circostanza di
essere sposato e di avere due figli uno dei quali ha il nome risultante dalle
conversazioni intercettate.
3. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata espone che l’imputato è accusato di essere
fornitore di stupefacente nei confronti di diverse persone. Quanto alla contestata
identificazione si considera che l’interprete, nominato ausiliario della polizia
giudiziaria, ha a lungo ascoltato le conversazioni telefoniche in lingua araba ed
ha potuto senza alcun dubbio attribuire all’imputato la voce dell’utilizzatore di
una utenza intercettata, essendo sovrapponibile a quella ascoltata sull’utenza
pacificamente intestata al ricorrente. Inoltre l’imputato viene chiamato per nome
e rivela in vari passaggi di essere sposato con due figli uno dei quali ha nome
riportato nel certificato di famiglia. L’utenza in questione impegnava la cella di
comunicazione sita in corrispondenza della residenza dell’imputato.
Tale triplice coincidenza fonda razionalmente la valutazione compiuta dal
giudice di merito, che non presenta vizi logici ed utilizza correttamente il
materiale probatorio acquisito ritualmente nel giudizio abbreviato.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.

stesso articolo 73 ed ha diminuito la pena.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 2 luglio 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Fu

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

IL P ID NTE

(Rocco Marco BLAIOTTA)

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA