Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38131 del 02/07/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38131 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PATERNO IVANO N. IL 27/06/1959
avverso la sentenza n. 2531/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
22/04/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
C, 9
che ha concluso per j2r pi te a
7 / teur?2,,
G\
–
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
van.,5
lir t< (i-te, 1"se L i(
“ Data Udienza: 02/07/2013 ' 7 Paterno Ivano Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità dell'imputato in
epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle
norme sulla circolazione stradale e lo ha altresì condannato al risarcimento del
riformata dalla Corte d'appello di Roma che ha ritenuto prevalenti le attenuanti
generiche, ha ridotto la pena ed ha revocato le statuizione civili, esstdovi stata
rinunzia alle costituzioni di parte civile.
L'addebito ritenuto dai giudici di merito attiene alla guida di un'auto in
modo imprudente ed in violazione dell'art. 154 del Codice della strada.
L'imputato si è immesso sulla rampa di accesso al ponte Margherita in Roma,
spostandosi repentinamente sull'estrema sinistra, così tagliando la strada alla
moto condotta da Placidi Paolo che, a seguito dell'urto, riportava lesioni letali.
2. Ricorre per cassazione l'imputato lamentando che il giudice d'appello
non ha preso in esame i motivi dell'impugnazione afferenti all'esistenza di colpa
specifica ed in particolare alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento per effetto di
una condotta diligente. La Corte d'appello dà per scontato che vi sia colpa, sia
pure solo concorrente dell'imputato, trascurando che in una norma elastica come
quella dell'art. 154 del codice della strada occorre un apprezzamento concreto in
ordine al profilo soggettivo del reato.
3. Rileva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del reato. Infatti
l'illecito risale al 9 febbraio 2003, sicché è ampiamente decorso il termine
prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi. Nef, alla luce di quanto
diffusamente esposto nelle pronunzie di merito, vi sono le condizioni per
emettere pronunzia liberatoria nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc pen. La
sentenza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio. PQM danno nei confronti della parte civile. La pronunzia è stata parzialmente annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione. Roma 2 luglio 2013 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco B IOTTA)
..--.'" CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale •